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ROMANISTI PROFESSORI A PALERMO

di Matteo Marrone

Contributo destinato alla ‘Storia dell’Università di Palermo”, intanto pubblicato in Index, 25, 1997, pp. 587 - 616

 

1. Diritto romano e diritto civile negli anni dell'Accademia e nei primi anni dell'Università. I primi docenti di diritto romano: R. Bisso e A. Garajo. - 2. Nel 1819 è emanato il `Codice per lo Regno delle Due Sicilie' ma la prima cattedra di diritto civile sarà istituita solo nel 1841. - 3. I docenti di diritto romano dopo l'emanazione del `Codice': C. e A. Garajo, S. Malvastra, P. Sampolo, B. D'Ondes Rao. - 4. La cultura giuridica romanistica a Palermo nella prima metà dell'`800 e il sistema dei concorsi per il reclutamento dei professori universitari. - 5. Il ruolo di Luigi Sampolo. - 6. G. Gugino. - 7. A. Longo. - 8. Salvatore Riccobono e la nuova Scuola romanistica palermitana. - 9. F. G. Savagnone. - 10. S. Di Marzo. - 11. G. Baviera. - 12. Gli allievi di S. Riccobono: F. Messina Vitrano. - 13. M. Modica. - 14. A. Guarneri Citati. - 15. C. Ausiello Orlando. - 16. L. Chiazzese. - 17. I romanisti palermitani «contemporanei».

 

1. L'istituzione a Palermo della Regia Accademia, e poi della Regia Università degli Studi, caddero in un periodo di tempo - rispettivamente nel 1779 e nel 1805 - in cui, da un canto, il diritto pubblico romano era generalmente trascurato dagli studiosi di cose giuridiche (1), e dall'altro, il diritto romano privato, attualizzato, sistemato e reinterpretato dai giuristi medievali e moderni, costituiva il «diritto comune» di molti Paesi europei - tra cui il Regnum Siciliae - ed era pertanto in essi diritto vigente. Il diritto romano si identificava quindi col diritto civile in vigore, era il diritto civile per antonomasia; la dimensione storica del diritto romano era pressoché totalmente ignorata.

Il diritto privato in vigore e il diritto romano furono quindi dapprima insegnati congiuntamente e indistintamente nel corso di «Istituzioni civili» e in quello di «Pandette e Codice Giustinianeo»: le Istituzioni civili sin dalla fondazione dell'Accademia, Pandette e Codice dal 1782 (2).

Le Istituzioni civili furono affidate a Rosario Bisso, un giurista «dotto anche nelle discipline filosofiche e matematiche» (3). Fu molto stimato; talché, creata la cattedra di Pandette e Codice - verosimilmente ritenuta di maggiore prestigio -, Bisso passò al nuovo insegnamento. Tenne anche corsi liberi di diritto feudale siciliano (4). Nei suoi scritti - non molti, per vero - egli si adoperò soprattutto a sostenere la supremazia del diritto naturale (5), pure se non sembra essere stato consapevole delle grandi correnti di pensiero giusnaturalistiche del suo secolo (6).

Alle Istituzioni civili lo sostituì Antonino Garajo (7). Il quale scrisse un'opera certamente apprezzabile in relazione allo stato di diritto del tempo e alla destinazione didattica, e che ebbe molta fortuna: Juris Romano-Siculi Institutiones, stampata a Palermo nel 1789 in due tomi, ed ivi ristampata nel 1792, 1797, 1805 e 1817. In essa l'a. si preoccupò di esporre il diritto privato allora in vigore, il diritto privato cioè delle fonti romane nella visione degli interpreti, con le deroghe e le integrazioni degli usi e della legislazione del Regno di Sicilia dal tempo dei Normanni.

Non diverso dovette essere l'indirizzo di Salvatore Malvastra, che nel 1804 succedette a Rosario Bisso nella cattedra di Pandette e Codice. Su di lui torneremo più avanti.

2. Occorre adesso notare che una svolta nella considerazione del diritto romano avrebbe dovuto verificarsi nel 1819, quando, emanato il `Codice per lo Regno delle Due Sicilie' (in buona misura, com'è noto, traduzione italiana del Code Napoléon), la legge 21 maggio 1819 dispose che, nelle materie in esso contemplate, non avessero più «forza di legge» le «leggi romane» (8).

Il diritto romano, pertanto, avrebbe dovuto assumere significato prevalentemente storico, ed essere considerato nel suo divenire. Ma questo non avvenne in molti degli altri Paesi che avevano, o avrebbero vissuto vicende analoghe, e non avvenne neanche nella nostra Università (9). Anzitutto, bisognò attendere fino al 1841 per l'istituzione di una cattedra di diritto civile (10) sì che il diritto privato vigente potesse avere una propria considerazione autonoma. Non fu peraltro un'autonomia piena: il fatto che la nuova cattedra sia stata intitolata `Codice civile col confronto delle leggi romane' sta ad indicare che si volle che il relativo insegnamento restasse agganciato al diritto romano. É significativo in proposito che nel 1843 Antonino Sciascia, aspirante alla «proprietà» (così si diceva allora) della cattedra di Codice civile - della quale era professore «interino» -, abbia potuto far valere, quale argomento fondamentale a sostegno della sua istanza, la circostanza di essere stato l'anno prima valutato a pari merito del vincitore nel concorso per la cattedra di Pandette e Codice giustinianeo (11). Quello delle «Istituzioni civili», d'altronde, rimase - come si vedrà - un insegnamento fondamentalmente di diritto romano, ricalcato sulle Institutiones giustinianee; tant'è che, quando molti anni dopo dalla tabella delle materie di Giurisprudenza scomparvero le Istituzioni civili e comparvero le Istituzioni di diritto romano, non fu avvertito in sostanza alcun cambiamento, e il passaggio di Antonino Garajo jr. dalle une alle altre fu del tutto automatico (12).

A ciò fa riscontro il fatto che, anche dopo l'istituzione della cattedra di Codice civile (1841), il diritto romano continuò ad essere considerato praticamente come prima dell'emanazione del codice del 1819. Esaltato in ridondanti toni retorici, veniva infatti trattato alla stregua di un blocco pressoché unitario, statico, e studiato quindi quasi fosse ancora vigente, con metodi buoni per un sistema giuridico suscettibile di concreta applicazione; del tutto assente, di conseguenza, l'analisi critica dei testi, nessun interesse per lo sviluppo interno degli istituti, nullo o quasi l'interesse per il contesto storico relativo. Dirò di più: la legge 21 maggio 1819 aveva stabilito l'abrogazione del diritto romano «nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo Regno delle Due Sicilie». Ebbene, i docenti che si susseguirono nell'insegnamento di Pandette e Codice - ma nulla di diverso risulta per quelli di Istituzioni civili - furono unanimi nel sostenere un'interpretazione la più restrittiva pensabile del termine «materie» adoperato dalla legge, sì che restasse largo margine per una effettiva vigenza del diritto romano (13). Anche per ciò non può quindi stupire che l'insegnamento della materia abbia mantenuto un'impronta eminentemente pratica.

3. Ecco quindi che per lunghi anni furono mantenuti, nella nostra Università, gli insegnamenti di «Istituzioni civili» e di «Pandette e Codice», in buona sostanza con gli stessi contenuti di prima. Talché Corradino Garajo, che dal 1819 era succeduto al padre nella cattedra di Istituzioni civili, poté avvalersi, per il suo insegnamento, di un rifacimento delle Juris Romano-Siculi Institutiones del padre, sia pure con un nuovo titolo - Elementa juris Justinianei, cum notis ex utriusque Siciliae Regni (14) -. Si legge al riguardo nel testo della «Commessione di Pubblica Istruzione ed Educazione» premesso ad ogni edizione dell'opera, che l'autore riformò le Institutiones di Antonino Garajo «togliendovi il metodo dimostrativo e sillogistico, oggi in disuso, ed aggiungendovi invece diverse note ricavate dal Codice per lo Regno delle due Sicilie, con una precisione, e chiarezza tale, che mette la gioventù studiosa in istato di apprendere più agevolmente la nuova giurisprudenza»; talché la «Commessione» approvò l'opera autorizzando il professore Corradino Garajo a «leggerla, e spiegarla a' discenti di questa Regia Università». Un'edizione in lingua italiana notevolmente rielaborata e con ulteriori «aggiunzioni, ed annotazioni sul diritto patrio vigente» vide la luce a Palermo nel 1847, col titolo «Le Istituzioni civili di Giustiniano».

Corradino Garajo morì nel 1859. Ma le sue Istituzioni civili continuarono ad essere indicate agli studenti di Giurisprudenza anche dopo che egli lasciò la cattedra. Lo mostra il fatto che ad una seconda edizione in lingua italiana, del 1857 - dove l'autore si qualificava `professore anziano della Facoltà legale nella Regia Università degli Studi di Palermo' -, fece seguito un'altra ancora, nel 1880: evidentemente a cura del figlio Antonino, che (dopo il nonno e il padre) tenne anch'egli l'insegnamento di Istituzioni civili: dal 1840 come sostituto, dal 1860 come titolare. Più tardi, almeno dal 1872, la sua cattedra assunse la denominazione di «Istituzioni di diritto romano, comparato col vigente diritto patrio»; dal 1875, quella di «Istituzioni di diritto romano» (15). Di Antonino Garajo jr. sappiamo che fu preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1862 al 1876; Rettore dell'Università dal 1876 al 1880. Morì nel 1892 (16).

Quanto alla cattedra di Pandette e Codice, s'è già avuto modo di accennare che dal 1804 essa era stata tenuta da Salvatore Malvastra; il quale - si deve ritenere - anche dopo il 1819 non poté non considerare il diritto romano nel modo che si è detto. Egli va tuttavia segnalato per avere scritto (nel 1829) un ‘Discorso sopra le vicende del diritto romano’ (17), un vivace manuale di storia esterna del diritto romano, efficace sul piano didattico e comunque apprezzabile, pure se l'autore appare poco informato delle dottrine giuridiche del suo tempo (18). Non mancavano tuttavia nel Discorso del Malvastra - caso più unico che raro tra i docenti palermitani contemporanei della materia - spunti critici e qualche osservazione interessante (19).

Salvatore Malvastra morì nel 1836 (20). Dopo di lui l'insegnamento di Codice e Pandette (era invalsa ormai questa intitolazione a preferenza dell'altra «Pandette e Codice») fu coperto da Pietro Sampolo, prima come sostituto, dal 1843 come titolare. Di lui conosciamo molti scritti, ma solo pochi che hanno attinenza con la materia che insegnò (21). Quanto basta per ritenere che non si sia distaccato dai metodi tradizionali del suo tempo. Molto apprezzato fu il suo Progetto di riforma negli studi legali dell'Università di Palermo, del 1853. Morì assassinato il 17 maggio 1861 (22).

Gli successe nella cattedra - divenuta «Diritto Romano» (in virtù di quale provvedimento non saprei dire) (23) - Bartolomeo D'Ondes Rao. Nato il 23 aprile 1818 da nobile famiglia palermitana, esercitò con successo l'avvocatura; ed era professionista affermato quando (nel 1863) fu chiamato ad insegnare Diritto romano (24). Scrisse la prolusione al corso di diritto romano, e due monografie: sull'accessione e sulla tradizione. A differenza degli altri professori palermitani dei quali s'è discorso sin qui il D'Ondes si cimentò quindi nella trattazione di argomenti specifici. Il suo approccio al diritto romano fu del tutto aderente al tipo di «cultura» proprio dell'ambiente giuridico in cui era vissuto (e di cui abbiamo detto più su). Bartolomeo D'Ondes Rao morì il 23 agosto 1878 (25).

4. Quanto siamo andati dicendo sull'insegnamento del diritto romano a Palermo dà l'idea del modesto livello di cultura giuridica dei docenti dei quali s'è discorso e dà conto del fatto che la loro fama non andò oltre gli angusti limiti locali (26): e nell'ambiente giuridico palermitano essi furono presto dimenticati. É pure vero, d'altronde, che anche nel resto d'Italia gli studi di diritto, e storico-giuridici in specie, non attraversavano un periodo felice (27).

Non è improbabile (28) che a ciò abbia contribuito il sistema di reclutamento dei professori quale fu praticato in Sicilia sino al 1860, e ancora - si deve ritenere (29) - per qualche anno dopo. Ché da un certo momento - che non saprei precisare - il reclutamento era stato sì quello dei concorsi, ma il concorso era solo per esami: prima orali, poi anche scritti (per la prova scritta - che andava pubblicata - il candidato avrebbe dovuto trattare, entro 24 ore, l'argomento proposto; per la prova orale veniva estratta a sorte una «tesi», e il candidato avrebbe avuto qualche ora di tempo per illustrarla): non era richiesto alcun titolo scientifico (30). Si comprende così come sia potuto accadere che, a parte Rosario Bisso - il quale peraltro non dovette sostenere alcun concorso -, i docenti dei quali si è detto sin qui non avessero pubblicato, né scritto niente, prima di diventare titolari dell'insegnamento; e qualcuno di essi, anche dopo, non abbia pubblicato nulla o quasi!

5. Dopo il 1860 pure nella Facoltà giuridica palermitana, come nel resto d'Italia, prese l'avvio un processo di crescita e rinnovamento culturali. Non vi fu estranea, certamente, l'opera di Luigi Sampolo, civilista ma anche ottimo conoscitore e studioso di diritto romano (31). Egli va qui ricordato non tanto come romanista quanto come fondatore del «Circolo Giuridico». Fu questa un'associazione di avvocati, magistrati, notai, professori di materie giuridiche, e comunque uomini di diritto, che Sampolo fondò nel 1867 e che qualche anno dopo, nel 1870, su iniziativa dello stesso Sampolo, espresse «Il Circolo Giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza». Ebbene, è a Luigi Sampolo, al suo dinamismo, alla sua infaticabile attività di presidente del «Circolo» e direttore dell'omonima rivista «Il Circolo Giuridico», alla sua capacità di curare i rapporti con studiosi italiani e stranieri, alla sua attenzione agli avvenimenti internazionali che in qualche modo, in Italia e all'estero, interessavano il diritto (32), che si deve se l'ambiente giuridico palermitano uscì nella seconda metà dell''800 dai ristretti confini locali proiettandosi oltre lo Stretto, nel resto d'Italia e all'estero.

6. In questa clima di rinnovato fervore di studi giuridici, di attenzione per la nuova letteratura giuridica contemporanea e per i suoi nuovi interessi bene si colloca Giuseppe Gugino, che dal 1880 tenne la cattedra di Diritto Romano (33). Era nato a Vallelunga, in provincia di Caltanissetta, nel 1843. Aveva iniziato gli studi giuridici a Roma e Napoli; e si era poi recato in Germania - dove era rimasto tre anni - «mandato dal nostro regio Governo» (34) per perfezionarsi in diritto romano.

Un giudizio, oggi, su Giuseppe Gugino romanista non può non tener conto del fatto che la considerazione prevalente del diritto romano era allora, almeno in Italia, una considerazione statica, non dinamica (in linea, in sostanza, con i metodi della «Scuola dell'Esegesi» (35), da tempo imperanti in Francia e che ebbero in Italia non poco seguito); tant'è che ancora nel 1885 il R. Decreto 22 ottobre n. 3444, con una norma destinata a mantenere validità formale a lungo (ma poi da molti praticamente disapplicata) stabilì che l'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano dovesse consistere nella «esposizione elementare del diritto romano giustinianeo» (36).

Valutata in questo contesto - dal quale egli pensò di poter prendere le distanze (37) - la figura di Giuseppe Gugino merita apprezzamento; ché con lui il salto di qualità rispetto a quanti prima di lui avevano insegnato (e, alcuni di essi, continuarono ad insegnare) materie romanistiche è notevole. Egli manifestò subito, nella prefazione al suo primo lavoro, il convincimento che il diritto romano dovesse ormai essere considerato in prospettiva storica, ed espresse esigenze di rinnovamento degli studi giuridici in Italia. Del tutto coerente fu la scelta del tema della prima opera: Trattato storico della procedura civile romana, pubblicata a Palermo nel 1873 ma scritta durante il soggiorno in Germania e dedicata a Karl Georg Bruns, dell'Università di Berlino (del quale l'a. si professa «discepolo ed amico»). Nello stesso anno Gugino pubblicò un primo volume di Istituzioni di diritto romano; e poi monografie in tema di pegno e di possesso (38). Non riscosse tuttavia negli ambienti accademici nazionali i riconoscimenti che si attendeva (39). É probabile che sia stato anche per ciò che, da un certo momento, la sua produzione scientifica si esaurì, ed Egli si dedicò con maggiore impegno di prima, e con notevole successo, alla professione forense (fu uno specialista in materia di usi civici). Ma il suo impegno nell'attività didattica - in cui, a tacer d'altro, seppe suscitare le vocazioni romanistiche di Salvatore Di Marzo e Salvatore Riccobono - e la sua partecipazione attiva alla vita universitaria non vennero mai meno. Fu Rettore dell'Università negli anni 1893-1895 e 1898-99, Preside di Giurisprudenza dal 1890 al 1893, e dal 1901 al giorno della morte. Morì a Canicattì (Agrigento) il 19 settembre 1917.

7. Tra la fine dell''800 e i primi anni del '900 incontriamo, nell'ambiente dei romanisti palermitani, Antonio Longo (Palermo 1862-1942). Le sue prestazioni nel campo del diritto romano ebbero, come a me sembra, livelli scientifici dignitosi. Conseguì nel 1887 la libera docenza (col titolo di «professore pareggiato») presso l'Università di Modena; l'anno dopo trasferì il titolo a Palermo e qui svolse per alcuni anni un corso libero di Storia del diritto romano (40). Abbandonò presto però gli studi romanistici e passò al Diritto amministrativo (41). Scrisse un pregevole volumetto su «La mancipatio» (Firenze 1887, pp. 173: con dedica `Al Suo Maestro ed amico Pietro Cogliolo' - dell'Università di Genova - `in argomento di affetto e di gratitudine'); in precedenza aveva pubblicato «Dell'actio rei uxoriae» (Roma-Firenze-Torino 1885, pp. 71, con dedica `Al suo amico Vittorio Emanuele Orlando'). Altri lavori di diritto romano di Antonio Longo riguardarono res mancipi e res nec mancipi, la legge Aquilia, la mora, Gaio e le XII Tavole (42).

8. Un rinnovamento radicale e decisivo della romanistica palermitana si ebbe con l'arrivo a Palermo, nel 1897, di Salvatore Riccobono (43).

Era nato il 31 gennaio 1864 a San Giuseppe Jato, piccolo centro agricolo a poche decine di chilometri da Palermo. Laureatosi in Giurisprudenza nel 1889 con una tesi di diritto romano sul possesso, per suggerimento di Giuseppe Gugino - che, avendolo seguito negli studi e nell'elaborazione della tesi, ne aveva intuito le straordinarie potenziali capacità - si recò in Germania, allora punto di riferimento obbligato per lo studio scientifico del diritto. Erano gli anni in cui anche la Germania si avviava, sull'esempio degli altri Paesi di tradizioni giuridiche romanistiche, verso la codificazione del diritto privato - infine realizzata, com'è noto, nel '900, con l'entrata in vigore del BGB (Bürgerlisches Gesetzbuch) -. D'altronde, la prospettiva dell'imminente codificazione poneva la romanistica tedesca, ancor più che in precedenza, di fronte all'esigenza   per vero, come già rilevato, sino allora generalmente poco avvertita nei Paesi che avevano preceduto la Germania sulla strada della codificazione   di considerare il diritto romano, anche quello privato, quale fatto storico: non più 'attualizzato' (44) in funzione di immediata pratica applicazione, non soltanto nella sua configurazione ultima quale a noi appare dalla compilazione di Giustiniano, ma nelle forme e con i contenuti che il diritto romano era andato assumendo per oltre tredici secoli, dalle origini a Giustiniano.

Ebbene, in Germania Riccobono rimase ininterrottamente quattro anni, frequentò i corsi di Maestri prestigiosi (tra i maggiori, Windscheid, Dernburg, Pernice, Lenel), e in quel clima culturale particolarmente stimolante confermò la convinzione che l'indirizzo storico era, per gli studi del diritto romano, l'unico che aveva ormai significato, ne intravide le prospettive e ne assorbì i metodi, e al contempo consolidò la propria formazione giuridica; e queste doti solidissime, di giurista e di storico, Egli affinò ulteriormente, una volta tornato in patria (1894), alla Scuola romana di altro Maestro tra i più prestigiosi, certo il più grande in Italia: Vittorio Scialoja. Accadde così che i Suoi primi lavori scientifici, per maturità di pensiero e sicurezza di metodo   non inferiori a quelli delle opere successive  , rivelarono assai più che un giovane studioso di valore; ciò anche perché Egli indicò subito le linee fondamentali d'un metodo di ricerca (45)   espressione ed ulteriore sviluppo di quelli appresi dai Suoi Maestri   che avrebbe dato immediatamente risultati di estremo interesse e aperto più tardi prospettive del tutto impreviste.

I riconoscimenti accademici non si fecero attendere: nel 1895 conseguì la libera docenza nell'Università di Parma; nell'anno accademico successivo tenne per incarico l'insegnamento di diritto romano nell'Università di Camerino; professore di ruolo di seguito a concorso fu chiamato nel 1897 dalla Facoltà giuridica di Sassari e poco dopo, nello stesso anno, da quella di Palermo (per le Istituzioni di Diritto Romano (46)).

A Palermo Riccobono doveva tenere la cattedra per 35 anni. Fu anche Rettore dell'Università (negli anni dal 1908 al 1911) e Preside della Facoltà di Giurisprudenza (dal 1921 al 1931). Partecipò alla vita pubblica (47), ma i suoi interessi prevalenti erano e rimasero per il diritto romano. Le ricerche romanistiche erano per Lui ragione di vita; e la fede e l'entusiasmo che vi metteva Egli portava con sé anche nell'attività didattica (specie nei corsi di esegesi (48)), prolungamento e verifica dell'attività di ricerca.

I lunghi anni di permanenza a Palermo furono i più fecondi per la sua produzione scientifica (49). Furono gli anni nei quali Egli si schierò contro l'indirizzo allora dominante sui fattori di formazione dell'ultimo diritto romano, riuscendo infine ad imprimere un nuovo corso agli studi romanistici. Furono gli anni nei quali la sua statura eccezionale di storico del diritto apparve, in Italia e all'estero, in tutta la sua possanza, Palermo divenne uno dei più celebri centri romanistici e a Palermo soggiornarono, per incontrare ed ascoltare Salvatore Riccobono, alcuni degli storici del diritto più eminenti, soprattutto tedeschi: Otto Lenel, Otto Gradenwitz, Paul Vinogradoff, Paul Koschaker; o che, ancora troppo giovani, come Franz Wieacker, avrebbero acquistato fama e prestigio più tardi. Furono anni in cui la dottrina e la passione che Egli riversava nell'insegnamento conquistarono giovani valorosi destinati in breve a brillanti carriere accademiche: a tacer d'altri, Biondo Biondi, Andrea Guarneri Citati, Lauro Chiazzese, Cesare Sanfilippo.

Nel 1932 R. fu chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma alla cattedra di Esegesi delle Fonti del Diritto Romano (per Lui appositamente istituita) e, l'anno dopo, scomparso Pietro Bonfante, a quella di Diritto Romano. A Roma Riccobono proseguì la Sua opera, ed ebbe altri allievi; basti qui ricordare, per tutti, Riccardo Orestano. Collocato in pensione nel 1935 (è di quell'anno la legge che ridusse a 70 anni il limite di età per l'insegnamento dei professori universitari)   e poco dopo nominato professore emerito nell'Università di Roma   continuò ad insegnare diritto romano nel Pontificio Ateneo Lateranense sino a tarda età; né interruppe l'attività scientifica, testimoniata, del resto, sino a qualche anno prima della morte, da ulteriori pubblicazioni. Si spense a Roma, novantaquattrenne, il 5 aprile 1958.

Nel 1936 la Facoltà giuridica di Palermo Gli aveva tributato solenni onoranze (50). Era stato membro di numerose accademie, italiane e straniere: accademico d'Italia nel 1932, dottore honoris causa nelle Università di Oxford (1924), Wilno (1932) e Gottinga (1937), magister ad vitam del `Riccobono Seminar of Roman Law' di Washington (da Lui stesso fondato nel 1929), segretario perpetuo   dal 1934, con la morte di Vittorio Scialoja   del Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (la più antica rivista specialistica italiana di diritto romano, fondata dallo stesso Scialoja nel 1888).

Ma in precedenza, a Palermo, Riccobono era stato l'ispiratore dell'istituzione del «Seminario Giuridico» e, nel 1912, aveva fondato gli «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo». Il Seminario giuridico, inaugurato nel 1909, aveva il fine di «promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e all'uso delle fonti» (51). In effetti però divenne poi, e per lunghi anni rimase, un istituto di diritto romano. Nel 1989 fu assorbito nel Dipartimento di Storia del Diritto.

Negli «Annali» (52) si pubblicarono dapprima sia studi dello stesso Riccobono e dei suoi allievi - nel volume III-IV del 1917 vi comparve l'opera di Riccobono più famosa (53) - sia studi di autori di discipline non romanistiche: adesso, e già da molti anni, gli «Annali» ospitano contributi di diritto romano soltanto. Ne sono stati pubblicati 44 volumi (l'ultimo nel 1996). Hanno mantenuto il livello scientifico che vi impresse il fondatore e rappresentano, negli ambienti scientifici di diritto, in Europa e fuori, uno dei periodici giuridici più qualificati ed apprezzati.

9. Dicevo più in alto degli allievi di Riccobono. Molti di essi insegnarono a Palermo. Ne parlerò più avanti. Preme adesso dire di altri tre romanisti palermitani, già iniziati agli studi di diritto romano negli anni in cui Riccobono cominciava il suo magistero a Palermo: Francesco Guglielmo Savagnone, Salvatore Di Marzo, Giovanni Baviera.

Francesco Guglielmo Savagnone (1867-1956), pur avendo al suo attivo una vasta produzione scientifica (54), non raggiunse mai l'ambito traguardo accademico. I suoi interessi spaziarono dal diritto romano al diritto ecclesiastico: ponte di passaggio il diritto romano ecclesiastico e la storia del diritto ecclesiastico nell'età intermedia. Savagnone conseguì la libera docenza di Storia del diritto romano nel 1901 (55), quella di Diritto ecclesiastico nel 1906. Presso la Facoltà giuridica di Palermo tenne per trent'anni (dal 1906 al 1936), per incarico, l'insegnamento di diritto ecclesiastico, e dal 1943 al 1946, quello di Papirologia giuridica. Nell'anno accademico 1930-31 aveva insegnato Storia del diritto romano a Messina.

10. Folgorante fu invece la carriera accademica di Salvatore Di Marzo (56). Nato a Palermo il 25 febbraio 1875, nel 1898 conseguì la libera docenza in Istituzioni di diritto romano, nel 1900 vinse il concorso per la cattedra di Diritto Romano nell'Università di Camerino; l'anno dopo passò a Cagliari (per le Istituzioni), e nel 1903 a Messina (nuovamente per il Diritto romano). In questa città - dove fu Rettore dell'Università (57) negli ultimi due anni di permanenza - rimase sino al 1909; da qui fu chiamato a Pisa (per la Storia del diritto romano); e da Pisa, dopo un triennio, a Palermo. A Palermo, Di Marzo tenne l'insegnamento di Storia del diritto romano sino al 1917, e di Diritto romano sino al 1934; e fu due volte Rettore dell'Ateneo: negli anni 1923-24 e 1933-34.

Durante il tempo di insegnamento a Palermo Di Marzo si dedicò intensamente anche alla vita pubblica: tra i fondatori della «Unione liberale» (Palermo, 1919), fu tra i sostenitori di Vittorio Emanuele Orlando, ma si andò poi convertendo verso la destra estrema, divenuta partito di governo: eletto deputato nelle elezioni del 1924 e del 1929, fu sottosegretario di Stato all'Educazione Nazionale (1929-32). In precedenza, dal 1925 al 1929, era stato prosindaco e quindi podestà di Palermo; ma anche presidente di prestigiose istituzioni culturali (Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria) e presidente del Banco di Sicilia.

Nel 1934 Di Marzo fu chiamato dall'Università di Roma alla cattedra di Istituzioni di diritto romano. Nello stesso anno fu nominato senatore del Regno. Nell'agosto del 1944, di seguito alle note vicende belliche e al conseguente caqovolgimento politico, perdette il seggio al Senato e, sottoposto a procedimento di epurazione, fu sospeso dall'insegnamento e dallo stipendio. Attraversò quindi un oon breve periodo di risurettezze economiche, che affrontò con grande dignità. Fu poi pienamente reintegrato nel ruolo (un voto in tal senso era stato espresso dalla Facoltà giuridica romana il 4 maggio 1948) ma ormai era maturato il tempo del collocamento a riposo per limiti di età. Si spense a Roma il 16 maggio 1954.

Questi rapidi cenni biografici danno conto dei ritmi discontinui che è dato notare nella produzione scientifica di Di Marzo. Ad un primo periodo di attività intensa - sino al 1906 - seguirono anni di silenzio (58); tuttavia interrotti, nel periodo palermitano, dalla pubblicazione, rispettivamente nel 1919 e nel 1922, di due corsi universitari (sul matrimonio e sulle cose). Col trasferimento a Roma, nel 1934, Di Marzo tornò a scrivere opere di diritto romano: tra esse, le Istituzioni di diritto romano (del 1936), giustamente ritenute esemplari per limpidità di pensiero, dottrina e metodo didattico, e che si posero con piena dignità accanto alle Istituzioni di Bonfante e Arangio-Ruiz (ne furono pubblicate cinque edizioni, sino al 1946: l'ultima, appunto del 1946, è dedicata a Salvatore Riccobono, `con affetto pari all'ammirazione'). Negli ultimi anni, vissuti a Roma in solitudine, Di Marzo pubblicò ancora nuove opere: la più nota, del 1950, rimasta unica nel suo genere (e assai diversa dalle precedenti per destinazione ed intenti): Le basi romanistiche del Codice civile (59).

Di Marzo non ebbe allievi veri e propri (nel senso che si suole dare comunemente a questa espressione) e, pure se riconobbe come suoi Maestri Vittorio Emanuele Orlando (relatore della tesi di laurea) e Giuseppe Gugino (che insegnava allora Diritto romano) (60), in effetti maturò in solitaria riflessione, e senza allontanarsi dalla sua città, la formazione scientifica romanistica. Spirito libero e aristocratico, dal tratto affabile, distaccato, garbatamente ironico, si tenne sempre fuori dalle polemiche, spesso aspre, che agitarono la romanistica dei primi decenni di questo secolo: i suoi lavori - che non ebbero tutti la notorietà e la fama che avrebbero meritato (anche perché egli non si curava della diffusione, affidandoli spesso a tipografie locali) - i suoi lavori, dicevo, a parte la finezza di pensiero, il senso critico, etc., sono caratterizzati da equilibrio ed insieme sensibilità per le problematiche correnti. Ma è notevole come egli, ancora molto giovane (61), abbia saputo precorrere i tempi prevedendo, con lungimiranza, che l'indirizzo allora prevalente degli studi romanistici, accentuatamente critico, interpolazionistico in specie, «non poteva restare fine a se stesso: esso costituiva una fase necessaria, cui altre e nuove sintesi sarebbero seguite» (62).

11. Giovanni Baviera nacque a Modica (Ragusa) il 19 luglio 1875 (63). Perfezionò gli studi romanistici alla scuola di Alfred Pernice a Berlino, e di Filippo Serafini a Pisa; e conobbe e frequentò altri tra i maggiori storici e romanisti del tempo (tra i quali, Teodoro Mommsen, Vittorio Scialoja, Contardo Ferrini). Conseguì la libera docenza in Storia del diritto romano nel 1900, e di Istituzioni di diritto romano nel 1902. Per l'anno accademico 1902-1903 la Facoltà giuridica palermitana gli conferì l'incarico di Storia del diritto romano; insegnamento, questo, che mantenne come titolare a partire dall'anno successivo (64). Nel 1912 Baviera lasciò Palermo, chiamato dalla Facoltà giuridica di Pisa prima, e da quella di Napoli poi. Tornò a Palermo, per il Diritto pubblico romano, nel 1926. Nel 1932 passò all'insegnamento - lasciato libero da Riccobono (che si era trasferito a Roma) - di Istituzioni di diritto romano.

Temperamento generoso e leale, e al contempo passionale, battagliero, polemico (da questo punto di vista, quindi, agli antipodi di Di Marzo) - famose furono, ad esempio, le tante accese battaglie che sostenne in seno alle Commissioni di concorso a cattedra cui partecipò -, Baviera prese parte attiva alla vita politica. Dell'entourage e amico personale di Benedetto Croce, nel 1919 e nel 1923 fu eletto deputato al Parlamento nel collegio di Benevento-Avellino-Campobasso; assunse subito, e mantenne sempre, ferme posizioni liberali e antifasciste; fu testimone di gravi soprusi e violenze (cui tentò invano di reagire) (65); e subì persecuzioni politiche che lo indussero a lasciare l'Università di Napoli. Tornato a Palermo, anche qui non ebbe vita facile. Oltre tutto, dal 1936 la Facoltà gli negò incarichi di insegnamento di discipline diverse da quella di cui era titolare (66) (che un professore di ruolo avesse almeno un incarico, rappresentava allora una regola pressoché assoluta). In precedenza, era stato tuttavia nominato componente della Commissione Reale per la riforma dei codici, costituita nel 1924, e aveva partecipato ai lavori della prima sottocommissione per la riforma del primo libro del codice civile (67).

Negli anni del secondo conflitto mondiale Baviera svolse clandestinamente attività politica antifascista e, nel 1943, caduto il Fascismo e praticamente cessato lo stato di guerra in Sicilia, fu nominato Rettore dell'Università di Palermo. Subito confermato, e poi riconfermato all'unanimità dai colleghi, tenne la carica con sapienza autorità e prestigio sin quando, nel 1950, lasciò l'insegnamento per limiti di età. Morì a Palermo il 28 luglio 1963.

La sua produzione scientifica non fu copiosissima, ma efficace (68). Scrisse lavori critici sulle fonti, sulla giurisprudenza romana, sulla compilazione giustinianea, si adoperò nella ricostruzione di singoli istituti privatistici o di aspetti particolari di essi (separatio bonorum, actio aquae pluviae arcendae, enfiteusi, res mancipi e nec mancipi), trattò temi generali e di metodologia; e scrisse anche di diritto pubblico (69). Devono qui essere ricordati ancora due corsi di Lezioni di storia del diritto romano, che sono tra le sue opere più apprezzate (70); né si può tacere dell'ottima edizione, che egli curò, del secondo volume di Fontes juris Romani antejustiniani, dedicato agli scritti della dottrina (auctores), un'opera divenuta rapidamente la più diffusa - in Italia praticamente l'unica - raccolta completa di fonti giurisprudenziali pregiustinianee, indispensabile strumento di lavoro di ogni studioso di diritto romano (71).

Tutto questo sino al 1916. Dopo quell'anno una lunga pausa; interrotta nel 1925 da un nuovo corso di lezioni di storia del diritto romano (72), e poi ancora nel 1933 - in occasione della celebrazione del XIV centenario della compilazione giustinianea (73) - e nel 1936 - in occasione delle onoranze a Salvatore Riccobono (74).

12. Si diceva più su degli allievi di Salvatore Riccobono: di essi, Biondo Biondi insegnò a Catania e all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano; Riccardo Orestano a Genova e Roma; Cesare Sanfilippo a Catania; Guglielmo Nocera a Perugia e Roma. Altri svolsero attività didattica a Palermo.

Il primo, in ordine di anzianità: Filippo Messina Vitrano (n. Palermo 22 marzo 1879; m. ivi 16 luglio 1951) (75). Libero docente di Istituzioni di diritto romano nel 1908, di Storia del diritto romano nel 1910, fu incaricato di materie romanistiche a Messina (dal 1909) e Perugia (dal 1915). Costretto a sospendere insegnamento e ricerca con lo scoppio della prima guerra mondiale - che lo vide combattente in prima linea (rimase al fronte per diciotto mesi, meritando anche una decorazione) -, vinse il concorso a cattedra nel 1919: restò a Perugia, passò a Messina nel 1921, e a Palermo nel 1925. Qui Filippo Messina Vitrano tenne l'insegnamento di Storia del diritto romano.

Dal temperamento mite, egli era, pure in relazione ai tempi in cui visse, un signore «all'antica», dall'eloquio elegante e forbito, talvolta solenne ed arcaicizzante: ciò soprattutto durante le lezioni, quando si entusiasmava nell'esaltazione del «giure romano» (non è senza significato, a questo riguardo, che Messina Vitrano abbia imposto ai figli i nomi di due giuristi romani: Giulio Paolo e Salvio Giuliano). I suoi scritti - nella successione cronologica dei quali è dato notare la pausa della guerra cui prese parte - condotti col metodo critico allora imperante, della ricerca delle interpolazioni, riguardarono quasi tutti il diritto privato; nel cui àmbito egli predilesse legati e fedecommessi. La sua produzione scientifica - una «produzione dignitosa, maturata, vissuta», «frutto di paziente e scrupolosa indagine scientifica, di coscienziosa meditazione, di raffinata elaborazione formale» (76) - non andò oltre il 1936 (77), anche perché negli ultimi dieci anni e più della sua vita Messina Vitrano fu afflitto da una male che materialmente gli impedì di dedicarsi ancora a quegli studi che aveva tanto amato ed in cui profondamente aveva creduto.

13. Diversi furono il tipo di interessi e la carriera di Marco Modica. Nato a Palermo il 4 giugno 1888, per suggerimento del Maestro si dedicò ad un settore di discipline storico-giuridiche - quello della papirologia giuridica - che, dopo il noto saggio di Ludwig Mitteis del 1891 sui rapporti tra diritto romano e diritti ellenistici, appariva assai promettente per ricchezza di prospettive e di risultati, in relazione peraltro anche alle battaglie scientifiche che Riccobono andava sostenendo contro l'opinione allora dominante sui fattori di evoluzione del diritto romano durante il Basso Impero. Si recò pertanto a Monaco di Baviera, e per due anni, presso quel Seminar für Papyrusforschung, studiò sotto la guida di Leopold Wenger. Esordì quindi brillantemente come studioso serio e impegnato della storia del diritto antico nel 1911, con un lavoro su Il mutuo nei papiri greco-egizi dell'epoca tolemaica (Palermo 1911), e nel 1914 pubblicò un'opera di assai più ampio respiro Introduzione allo studio della papirologia giuridica (Milano 1914), dedicata a L. Wenger `con animo grato e memore' - per lunghi anni rimasta unica nel suo genere e punto di riferimento sicuro per orientarsi in quel difficile campo specialistico (78). Nello stesso anno conseguì la libera docenza di Papirologia giuridica. In seguito, però, i suoi interessi si concentrarono su aspetti non propriamente giuridici della disciplina (79); talché insegnò Paleografia e Diplomatica, ma anche Storia antica nelle Facoltà di Lettere di Palermo e Catania; e fu Sovrintendente e Direttore degli Archivi di Stato di Milano e Mantova (80). In Giurisprudenza, a Palermo, insegnò per incarico Papirologia giuridica dal 1924 al 1926; e Diritto romano nell'anno accademico 1935-36; a Messina, Istituzioni e storia del diritto romano dal 1926 al 1928. Morì a Palermo il 2 ottobre 1948.

14. Pure Andrea Guarneri Citati fu allievo di Salvatore Riccobono. Nato a Palermo il 21 aprile 1894, conseguì nel 1921 la libera docenza in Istituzioni di diritto romano. A Palermo insegnò dapprima per incarico (dal 1923) (81). Presto vincitore di concorso, dal 1925 ebbe la cattedra di Diritto romano a Messina. L'Università di Palermo lo chiamò nel 1928, ma a Palermo Guarneri Citati, certo per ragioni legate alla distribuzione degli insegnamenti tra i romanisti palermitani (tali per nascita o per adozione), tenne la cattedra di Procedura civile e ordinamento giudiziario, e dal 1935 quella di Istituzioni di diritto privato. Negli stessi anni insegnò per incarico pure discipline di diritto romano (o comunque storico-giuridiche) (82). Divenne preside di Giurisprudenza nel 1937 e mantenne la carica sino al giorno della morte che, improvvisa e prematura, lo colse il 18 otttobre 1944 (83).

Era stato uno studioso di prestigio. I suoi studi, condotti con metodo rigorosamente critico, riguardarono tutti il diritto privato (84): tra i più significativi i lavori in materia di mora del creditore, obbligazioni indivisibili, accessione ed evizione. Essi ebbero ampia positiva risonanza nel campo romanistico (85), anche per ragioni di stile, limpido e chiaro, e per la forza serrata dell'argomentare, e molti di essi, nonostante i diversi orientamenti che si sono poi affermati in merito alla critica delle fonti, sono ancor oggi rappresentativi della communis opinio. E peraltro, come è stato acutamente osservato (86), al mutamento di indirizzi maturato in questi ultimi decenni dovette contribuire in qualche modo anche il suo Indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani (87), frutto di un lavoro paziente e scrupoloso, rivelatore oltre tutto di una padronanza piena della letteratura romanistica del tempo; ché l'opera mise in luce nel modo più evidente gli eccessi - contro cui continuava a tuonare Riccobono - cui si era spinta la critica interpolazionistica.

15. Camillo Ausiello Orlando - nato a Palermo il 12 dicembre 1897 - fu anche lui avviato alla carriera romanistica da Salvatore Riccobono. Autore di pregevoli studi sulla lex Poetelia e sull'obligatio nel ius civile e nel ius honorarium (88), per l'anno accademico 1926-27 ebbe l'incarico dell'insegnamento di diritto romano a Camerino. Ma, per il suo dichiarato antifascismo - sin da giovanissimo aveva partecipato attivamente al dibattito politico come pubblicista -, non poté partecipare all'esame di concorso per la libera docenza; e l'Università di Camerino gli negò il rinnovo dell'incarico. Si dedicò quindi all'attività professionale (89). Una volta cessate le operazioni belliche in Sicilia (1943), tornò attivamente alla vita politica e divenne presto una figura di primo piano nel panorama politico siciliano degli anni del dopoguerra, e oltre (90). Presso l'Università di Palermo tenne, nell'anno accademico 1943-44, l'incarico di Diritto privato comparato (91), e nell'anno accademico 1946-47 quello di Diritto pubblico romano; autore di pregevoli studi di diritto pubblico (92), fu anche direttore della Scuola di diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza. Morì a Palermo l'11 settembre 1970.

16. Lauro Chiazzese (93), per segni evidenti e per unanime riconoscimento, fu l'allievo prediletto di Salvatore Riccobono. Era nato il 6 agosto 1903 a Mazzarino (Caltanissetta), dove il padre, palermitano e ancora ai primi anni della carriera, era pretore. Poi la famiglia ritornò a Palermo, e qui Chiazzese compì gli studi secondari e superiori. Percorse poi rapidamente, forte anche di una solida cultura umanistica e letteraria, i gradi della carriera accademica: incaricato di storia del diritto romano a Genova nel 1930, libero docente nel 1931; vincitore di concorso e professore straordinario a Messina nel 1933, nel 1936 la Facoltà giuridica palermitana lo chiamò alla cattedra di Diritto Romano.

Per la sua formazione scientifica era stato determinante l'incontro con Salvatore Riccobono. Il giovane allievo ne fu subito conquistato, ne seguì attivamente l'insegnamento, ne assimilò le dottrine, le fece criticamente proprie. Avvertì al contempo l'opportunità di inquadrarle nelle correnti culturali storico-giuridiche del tempo, di dare ad esse una più solida ed unitaria base dimostrativa, di proiettarle nel contesto storico al quale quelle dottrine si riferivano. Ed ecco, dopo anni di meditazione e di studi, apparire a breve distanza l'una dall'altra tre opere che gli meritarono l'ammirazione della romanistica internazionale: i Nuovi Orientamenti nella storia del diritto romano, i Confronti testuali, l'Introduzione allo studio del diritto romano (94).

Di particolare rilievo l'Introduzione e i Confronti. L'Introduzione è una sintesi felicissima, efficace e suggestiva, dello sviluppo del diritto privato in relazione alle strutture pubblicistiche, alle situazioni sociali e alle concezioni spirituali che è dato riscontrare via via nel mondo romano dalle origini a Giustiniano: le dottrine riccoboniane vi appaiono perfettamente incastonate e coerenti, e il discorso - caratterizzato da uno stile assai elevato e limpido - è condotto, quando occorre, in polemica con i diversi punti di vista allora ancora dominanti. L'a. vi aggiunse più tardi un ampio capitolo dedicato alle Vicende e interpretazione delle fonti romane in Occidente, dalle legislazioni barbariche ai Commentatori (95).

Nei Confronti testuali l'a. dà conto ampiamente dei risultati ottenuti attraverso l'analisi di oltre un migliaio di testi. Le dottrine di Riccobono sulla natura prevalentemente formale delle interpolazioni subite dai testi classici accolti nella compilazione di Giustiniano e, conseguentemente, sui fattori di evoluzione del diritto romano nell'età postclassica ne risultano rigorosamente verificate attraverso l'unico metodo che in questa materia possa dare affidamento: quello del confronto dei testi c.d. geminati (pervenuti cioè sia attraverso la compilazione giustinianea sia al di fuori di essa, o anche in punti diversi della stessa compilazione).

Ma Chiazzese affrontò con grande perizia anche problemi tecnico-giuridici specifici. Nel suo studio sul ius iurandum in litem - purtroppo rimasto incompleto (96) e tuttavia ancor oggi fondamentale in questa complessa ed intricata materia - l'a., attraverso una esegesi magistrale dei testi dei giuristi classici che ci sono pervenuti al riguardo, ricostruisce il sistema classico del giuramento estimatorio nel processo formulare, dimostrando la stretta connessione, in questo tipo di processo, tra giuramento estimatorio, clausola restitutoria (o arbitraria) e contumacia.

La produzione scientifica di Lauro Chiazzese si arrestò praticamente qui (agli scritti richiamati, bisogna aggiungerne pochi altri di minore ampiezza (97)). Sopravvenne il secondo conflitto mondiale, e furono tempi intuitivamente poco idonei all'impegno scientifico, specie in materie storico-giuridiche; seguirono il dopoguerra e i connessi problemi della ricostruzione e del ritorno al libero dibattito politico. Chiazzese non si sottrasse ai nuovi compiti (98). Anzitutto, nell'ambito universitario: fu componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel 1948 venne eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza e nel 1950 Rettore dell'Università. Rieletto nel 1953 e nel 1956, resse (sino alla morte) il Rettorato con non comuni prestigio, autorità ed efficienza; e fu insignito della Medaglia d'oro per i benemeriti della Pubblica Istruzione. Negli stessi anni mostrò capacità e competenza e rare doti di amministratore dinamico ed efficiente pure quale Presidente della Cassa di Risparmio V. E. per le Provincie Siciliane; e non meno negli altri organismi dove rivestì ruoli direttivi (tra l'altro, fu vice presidente della STES, Società Termoelettrica Siciliana). Né mancò di interessarsi, al contempo e attivamente, alla vita politica; e anche in politica fu consigliere preveggente, ascoltato e stimato.

I tanti impegni e i nuovi interessi non gli impedirono di continuare a seguire attentamente e criticamente gli sviluppi della scienza romanistica. E fu Maestro nel senso più alto (tra i suoi allievi, il maggiore, Bernardo Albanese; anch'io - lo ricordo con commozione - posso vantarmi di averlo avuto come primo Maestro). Ché con i Suoi allievi Egli ebbe sempre modo di discorrere di diritto romano, di nuove dottrine, dei loro problemi, sì da indirizzarli, seguirli, incoraggiarli.

Morì improvvisamente, all'età di 54 anni, il 14 dicembre 1957. L'immensa folla che silenziosa e sgomenta seguì il suo funerale era un segno del rimpianto e dell'impronta profonda che l'Uomo lasciava di sé.

17. Chiudo praticamente qui questa breve storia dell'insegnamento del diritto romano nell'Università di Palermo. Il resto è storia «contemporanea». Per essa, basti in questa sede sottolineare che la romanistica palermitana ha sempre mantenuto, e mantiene, una posizione di grande prestigio nel panorama scientifico internazionale delle discipline storico-giuridiche.

Dei docenti «contemporanei» di materie romanistiche del nostro Ateneo mi limito in questa sede a richiamare in nota pochi dati essenziali (99). Mi sia consentito fare eccezione per Bernardo Albanese; ché ritengo di dovere quanto meno riprodurre la motivazione che si legge nella delibera adottata il 25 ottobre 1996 dal Consiglio della Facoltà giuridica di Palermo quando ne ha proposto la nomina a professore emerito: «Il prof. Bernardo Albanese è nato a Palermo il 19 maggio 1921. Vincitore di concorso non ancora trentenne, ha insegnato in questa Facoltà giuridica Storia del diritto romano (dal 1951) e Istituzioni di diritto romano (dal 1954 al collocamento fuori ruolo). É stato prorettore della nostra Università; e Gli è stata conferita la medaglia d'oro del Ministero della P.I. destinata ai benemeriti della Scuola, della Cultura, dell'Arte.

Allievo prediletto di Lauro Chiazzese, Egli vanta al suo attivo una produzione scientifica particolarmente ampia, e di tal valore, acume e dottrina che Gli è valsa stima e prestigio incondizionati negli ambienti culturali - non soltanto giuridici - italiani e stranieri. Anche se i suoi scritti riguardano in maggior misura il diritto romano, i suoi interessi scientifici si estendono alla teoria generale del diritto e alla storia antica. Agli studi monografici - sull'antica hereditas, sul creditum, sui delitti di danno, furto, dolo, servus corruptus - unanimemente riconosciuti fondamentali dall'odierna romanistica, ha fatto seguito, dal 1978, una imponente produzione di tipo trattatistico, nata nella Scuola e divenuta punto di riferimento obbligato per ogni ricerca romanistica di diritto privato. Né vanno taciuti i lavori, minori per ampiezza, raccolti nel 1991, a cura dei Suoi allievi, in due grossi volumi (ALBANESE, Scritti giuridici, Palermo, pag. 1998), molti dei quali hanno riscosso e continuano a riscuotere ampia eco tra gli studiosi di cose giuridiche. E peraltro, dal 1991 B. A. va conducendo e pubblicando studi finissimi e preziosi di diritto romano arcaico.

Dai meriti scientifici di B.A. non vanno disgiunti un non comune impegno didattico e, soprattutto, una eccezionale, mai ostentata e unanimemente riconosciuta dirittura morale, per cui Egli ha costituito e continua a costituire per studenti ed allievi - molti dei quali hanno raggiunto l'ambito traguardo accademico - un Maestro ineguagliabile di dottrina e di vita».

© Matteo Marrone
Dipartimento di Storia del Diritto
Università di Palermo


Note:
1 Le ragioni sono note: il diritto pubblico - che assai più di quello privato è espressione del contesto politico e sociale nel quale si manifesta - aveva avuto nell'età intermedia evoluzioni del tutto indipendenti dai modelli romani; modelli peraltro tramandati soprattutto da fonti non giuridiche.
2 Le tabelle degli insegnamenti impartiti nell'Accademia all'atto della fondazione si possono leggere nell'appendice, p. LXXX, dell'opera di L. SAMPOLO, La R. Accademia degli Studi di Palermo. Narrazione storica, Palermo 1888 (ristampa anastatica del 1976 a cura dell'Univ. di Palermo); ivi, XLIV, il testo del «Real Dispaccio» istitutivo della cattedra di Pandette e Codice.
3 Così L. SAMPOLO, La R. Accademia cit., 68. Rosario Bisso aveva prima insegnato logica nelle scuole superiori, riordinate nel 1767 dalla «Giunta di Educazione» nominata dal Governo borbonico dopo l'espulsione dei Gesuiti (1767): v. L. SAMPOLO, op. cit., 67; dello stesso v. pure I primi 25 anni della Regia Università degli Studi di Palermo, in Atti R. Accad. di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo, N.S., 9, 1887, 22.
4 Cfr. L. SAMPOLO, La R. Accademia cit., 168.
5 Ciò, soprattutto, nella «prolusoria dissertatio» del 1760 (dove sono trattati problemi di metodo) e nelle due «exercitationes» del 1761 (su altrettante «consultationes» di Jacopo Cujacio: riguardavano il testamento inter liberos e la questione circa la validità del legato disposto da un presbitero in favore d'una figlia illegittima). - Di R. Bisso ci è pure pervenuta l'orazione inaugurale tenuta «in instauratione iudiciorum anni 1775 Regiae panormitanae scientiarum Academiae» (a proposito della constitutio de reformatione iudiciorum): qui l'a. si intrattenne su argomenti giuridici di carattere generale (auctoritas rerum similiter iudicatarum, leggi abrogate e non, antinomie, diritto siculo e diritto romano, etc.). Non risulta che R. Bisso abbia scritto altro. Gli scritti citati si possono leggere tra gli «Opuscoli di autori siciliani», IV, Palermo 1760, 129-156; V, Palermo 1761, 1-76; XVII, Palermo 1776, 275-302.
6 Cfr. M. CONDORELLI, La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità (Studi risorgimentali, 14), Catania 1982, 10.
7 Cfr. BESTA, in Monografie delle Università e degli Istituti superiori, I (Min. P. I., Roma 1911), 214. - Antonino Garajo, prima che antecessor nell'Accademia di Palermo, era stato direttore della R. Accademia degli Studi di Caltagirone.
8 In effetti, le «leggi romane» avevano perduto vigore nel Regno di Napoli sin dal 1809; per le note vicende storiche, esse erano state però mantenute nel Regno di Sicilia (e comunque in Sicilia pure dopo che il Regnum Siciliae era stato assorbito, nel 1816, nel Regno delle Due Sicilie). Pertanto l'art. 1 della legge 21.5.1819 (pubblicata il 29.5.1819) dispose che «Le leggi romane ... non più osservate ne' nostri dominj al di qua del Faro dal 1° di gennaio dell'anno 1809 ... continueranno dal giorno primo di settembre del 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo Regno delle Due Sicilie».
9 V. in proposito M. CONDORELLI, La cultura giuridica cit., 55 s.. L'A. rileva che, a Napoli, gli studi giuridici ebbero un buon impulso (si tace però del diritto romano).
10 V. L. SAMPOLO, La R. Accademia cit., Appendice, LXXXII; CONDORELLI, La cultura giuridica cit., 57 s. Per le vicende riguardanti la cattedra di Codice civile e le altre istituite a Palermo nel 1841, v. L. SAMPOLO, Contributo alla storia della R. Università di Palermo, in Archivio storico siciliano, n.s. 19, 1894, 334 ss.
11 Il concorso era stato vinto dall'altro candidato, Pietro Sampolo, perché più anziano. In effetti, dal resoconto di B. CASTIGLIA, Sull'esperimento verbale de' candidati alla cattedra di Pandette Giustinianee, in La Ruota, 3, 1842, 65 ss., emerge un migliore livello culturale di Pietro Sampolo. - L'istanza di Antonino Sciascia, del 3 giugno 1843, è conservata nell'Archivio di Stato di Palermo, Commissione Suprema della Pubblica Istruzione ed Educazione in Sicilia, anni 1838-46, Busta 489 foglio 743.
12 La rivista «Il Circolo Giuridico», molto attenta sin dalla fondazione (1870) alle vicende degli ambienti giuridici palermitani, e in specie di quelli universitari, non registrò in proposito alcuna novità; né l'avvertì G. Gugino nell'orazione funebre in morte di Antonino Garajo jr. (in Il Circolo Giuridico, 23, 1892, 73 s.), il quale ricordò avere Garajo tenuto l'insegnamento di «Istituzioni di diritto romano» sin dal 1840. Ma nella tabella del 1861-62 di L. SAMPOLO, La R. Accademia cit., Append., LXXXIII, figurano ancora le «Istituzioni civili»; nell'Annuario della R. Università di Studi di Palermo del 1872 (Palermo 1872) la materia è intitolata «Istituzioni di diritto romano, comparato col vigente diritto patrio»; così ancora negli anni seguenti, fino al 1875, quando troviamo, per l'anno accademico 1875-76, l'intitolazione definitiva «Istituzioni di diritto romano». L'anno dopo il «decreto Coppino» (R.D. 8.10.1876 n. 3434), uniformando per la prima volta dopo l'Unità i piani di studio di tutte le Università del Regno (cfr. CASAVOLA, Breve appunto ragionato su profili romanistici italiani, in Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino, 8, 1984, 4136 ss.), indicò tra le materie obbligatorie di Giurisprudenza appunto le Istituzioni di diritto romano.
13 Per questi atteggiamenti v. MALVASTRA, Discorso sopra le vicende del diritto romano², Palermo 1931, 243 ss.; ed inoltre gli scritti di Pietro Sampolo e il Discorso di B. D'Ondes Rao, richiamati più avanti. Contro questi atteggiamenti v. già B. CASTIGLIA, Studi legali, in La Ruota, I, 1840, 45ss., 58 ss.: per questo a., del tutto inutile sarebbe stato «l'insegnamento romanistico inteso come studio diretto a meglio intendere i princìpi del diritto vigente»; cfr. CONDORELLI, La cultura giuridica cit., 60. - Assai significativo, per altro verso, lo stesso Pietro SAMPOLO, nel punto in cui, in fine dell'elaborato «Pel concorso alla cattedra di Codice e Pandette» Palermo 1842 (v. più avanti, note 21 e 30), qualificò il suo scritto (in materia di delitti di diritto privato) «ingrato e sterile per le sue minute specialità: specialità viete e disusate che non han riscontro nei tempi e nella giurisprudenza attuale, se non se perché formano la base della filosofia del diritto ... ».
14 L'opera, in due volumi, fu pubblicata a Palermo negli anni 1823 e 1824; una seconda edizione, pure pubblicata a Palermo in due volumi, è degli anni 1830 e 1832.
15 V. più in alto, nota 12.
16 Antonino Garajo jr. morì più che ottantenne: v. l'orazione pronunciata per la sua morte da Giuseppe Gugino, in Il Circolo Giuridico, 23 (1892), 73 s. Non sembra che Antonino Garajo jr. abbia lasciato alcuno scritto giuridico.
17 Una seconda edizione, come la prima stampata a Palermo, apparve nel 1831.
18 L'opera si rivela compilata più che altro sulla base della romanistica francese: l'a. non sembra avere conoscenza, ad es., né di Vico né di Savigny: cfr. CONDORELLI, La cultura giuridica cit., 59.
19 L'a. suppone, ad esempio (p. 74 ss.: cito dalla seconda ediz.), che una delle ragioni che avrebbero indotto Adriano a far cadere su Salvio Giuliano la scelta per la codificazione dell'editto sarebbe stata questa, che quell'anno il giurista gestiva la pretura; Giuliano ne avrebbe profittato per introdurre nell'editto punti di vista sabiniani. - Altrove (p. 170 ss., 176 ss., 179 ss.) l'a. dà una valutazione del tutto positiva di Codex e Digesta di Giustiniano, contestando i diversi punti di vista di Gotofredo e Otomanno; e ridimensiona talune osservazioni di Accursio e Cuiacio circa le Institutiones.
20 Era nato a Palermo il 22 giugno 1760; morì il 10 novembre 1836: v. la commemorazione di Raffaele CARBONE, Poche cose in morte di Salvatore Malvastra, in Giornale di scienze, lettere ed arti, 57 (Palermo 1836); v. pure L. SAMPOLO, I primi 25 anni cit. (nt. 3), 22, e, assai brevemente, Dizionario dei siciliani illustri (Palermo 1939), 310.
21 Pietro SAMPOLO, Discorso alla cattedra di Codice e Pandette nella R. Università degli Studi di Palermo, Palermo 1843 (nuovamente pubblicato tempo dopo, a Palermo, con qualche aggiunta e modifica non sostanziali, col titolo Prolusione alle lezioni di Codice e Pandette). P. Sampolo aveva in precedenza pubblicato il suo elaborato scritto per la prova del concorso alla cattedra di Codice e Pandette: Pel concorso alla cattedra di Codice e Pandette, Palermo 1842, di pagg. 37. Si tratta di una «memoria» sulle «classi» dei delitti e, in particolare, su furto, rapina e «ingiuria», composta «estemporaneamente nella Sala della Regia Università di Palermo dal d' 31 marzo al 1° aprile 1842 in 24 ore»: v. più avanti, nt. 30; v. pure supra, nt. 13.
22 Fratello maggiore di Luigi Sampolo, era nato il 10 febbraio 1807: v. Carmelo PARDI dei MINIMI, Elogio funebre di Pietro Sampolo, Palermo 1861, pp. 20 (=Scritti varii, I, 1874, 299 ss.); v. pure il Dizionario dei Siciliani illustri, Palermo 1939, 400; e G. LA GRUTTA, prefazione a Sampolo, La R. Accademia cit., pag. VI. Pietro Sampolo fu anche giudice (giudice supplente del Tribunale di S. Lorenzo, giudice e poi procuratore regio presso il Tribunale di Palermo) e Consigliere d'Intendenza. Sono state sottolineate le sue virtù patriottiche (mandò contributi in denaro per i funerali degli insorti della Fieravecchia del 1850; e «nel 1859 Egli lesse all'Università una celebre prolusione alla presenza del Luogotenente del Re Francesco II di Borbone; in quella prolusione non fu fatto il minimo accenno al Re e al Luogotenente. L'ovazione degli studenti trovò riscontro nel pallore che coprì il volto del Luogotenente»: così La Grutta). Pietro Sampolo era stato però l'autore dei Discorso e componimenti poetici per il ritorno di Francesco I e Isabella, Palermo 1830. D'altronde, se nel 1860 restò fuori delle vicende connesse all'impresa garibaldina, ciò accadde - è stato detto (C. Pardi) - perché era stato poco prima «afflitto di domestici lutti» e perché «voleva il bene della sua cara Sicilia, ma congiunto all'ordine e alla giustizia il voleva ... sotto l'impero delle leggi».
23 Per la nuova denominazione, v. la tabella relativa all'anno accademico 1861-62 pubblicata da L. SAMPOLO, La R. Accademia cit., Appendice, LXXXIII. Ancora nel 1855 la materia appare essere chiamata «Codice e Pandette»: v. l'istanza 14 agosto 1855, dove Luigi Sampolo chiede di sostituire il fratello Pietro provvisoriamente impedito. L'istanza è conservata nell'Archivio di Stato di Palermo, Commissione Suprema della Pubblica Istruzione ed Educazione in Sicilia, anni 1848-60, Busta 493.
24 Nelle more tra la morte di Pietro Sampolo e l'affidamento della cattedra a D'Ondes Rao l'insegnamento di Diritto Romano era stato tenuto da Luigi Sampolo.
25 V. il necrologio di L. SAMPOLO, in Il Circolo Giuridico, 9 (1878), 183 s.; v. pure, dello stesso L. Sampolo, la commemorazione nell'Annuario della R. Università di Studi di Palermo, del 1878-79. La prolusione di D'Ondes, di pagg. 38, fu pubblicata a Palermo, col titolo «Discorso del Barone Bartolomeo D'Ondes Rao, professore di Diritto Romano, letto a principio dell'anno scolastico 1865-66». Le monografie sono: Dell'accessione per diritto romano, Palermo 1874; e Della tradizione per diritto romano, Palermo 1878 (dapprima pubblicata in due riprese in Il Circolo Giuridico, 8, 1877, 237 ss., 293 ss.). L'autore lesse la monografia sulla tradizione alla presenza di Karl Georg Bruns, nel corso una riunione del Circolo giuridico palermitano in occasione della visita a Palermo del giurista tedesco. Il Sampolo dà notizia di altro lavoro del D'Ondes Rao: Sul paraggio, «letto» poco prima della scomparsa all'Accademia palermitana di Scienze Lettere e Arti (che non risulta però essere stato pubblicato nei relativi Atti).
26 Non è tuttavia impossibile che qualche eco abbiano avuto, almeno nell'Italia meridionale e nel resto dell'isola, l'opera del primo Antonino Garajo sul diritto romano-siculo, il rifacimento della stessa opera da parte del figlio Corradino, e Il discorso sopra le vicende del diritto romano di Salvatore Malvastra.
27 Ciò, ancora, nel 1881: addirittura desolante il giudizio sulla produzione scientifica italiana in materia giuridica espresso, appunto nel 1881, da Vittorio Scialoja nella famosa lettera a Filippo Serafini (quale direttore dell'Archivio Giuridico): Sul metodo di insegnamento del diritto romano nelle Università italiane, in Arch. giurid., 26, 1881, 486 ss.; ora in Index, 18, 1890, 61 ss.
28 Cfr. CONDORELLI, La cultura giuridica cit., 58.
29 Nessuna notizia abbiamo infatti di pubblicazioni scientifiche di B. D'Ondes Rao prima di avere, nel 1863, l'insegnamento di Diritto Romano.
30 Sui modi di svolgimento dei concorsi a cattedre universitarie nel Regno delle Due Sicilie: B. CASTIGLIA, Sull'esperimento verbale de' candidati alla cattedra di Pandette Giustinianee, in La Ruota, 3, 1842, 65 ss.: qui l'a. riferisce pure, e ampiamente, sulle prove orali sostenute nel 1842, per il concorso alla cattedra di Codice e Pandette, da Antonino Sciascia e Pietro Sampolo (la «tesi» estratta per ambedue i candidati fu commodati vel contra: il concorso fu vinto, come sappiamo, da P. Sampolo). Un saggio di prova scritta che ci è pervenuto, e da cui ricaviamo notizie su alcune delle relative modalità, riguarda lo stesso concorso di Codice e Pandette: l'elaborato è quello di Pietro Sampolo, pubblicato dallo stesso e richiamato supra, note 13 e 21.
31 Luigi Sampolo nacque a Palermo il 3 dicembre 1825. Nel 1853 insegnò, come supplente del fratello Pietro, Codice e Pandette. Nel 1860 divenne titolare di Diritto civile (un insegnamento dapprima denominato «Codice civile col confronto delle leggi romane»), e tenne la cattedra fino alla morte. Dal 1879 al 1881 ebbe l'incarico di Diritto Romano; svolse dal 1879 il corso di Esegesi sul Corpus iuris civilis, prima corso libero, poi corso complementare. Fu preside di Giurisprudenza dal 1893 al 1896. Scrisse, per quanto qui interessa, Della divisione e misura delle acque e della permutazione del turno in diritto romano riscontrato col diritto italiano. Commento del fr. 5 D.43.20, in Il Circolo Giuridico, 18, 1887, pp. 73-97. Morì a Palermo il 28 febbraio 1905. - Su Luigi Sampolo, v. RICCOBONO, Commemorazione di Luigi Sampolo, in Atti R. Accad. di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo, III S., 8, 1908, 3 ss.; e prima ancora la commemorazione tenuta da S. GIARDINA e A. CERRI, in Il Circolo Giuridico, 36, 1905, 82 ss.
32 Per rendersene conto, può essere sufficiente sfogliare «Il Circolo Giuridico», a partire dalla fondazione. - Giova notare che il «Circolo Giuridico» accoglieva spesso scritti di studiosi che non risultano avere avuto ruoli accademici nell'Università di Palermo: per il diritto romano, tra gli altri: Biagio BRUGI, Alcune osservazioni sul concetto di persona giuridica suggerite dalla storia del diritto romano e del diritto antico (Il Circ.Giurid., 15, 1884, 179 ss.); dello stesso, Le cause intrinseche della universalità del diritto romano. Prolusione Univ. di Padova (Il Circ. Giur., 17, 1996, 3 ss.); ZOCCO ROSA, Sul genuino contenuto del codice veronese, e sui rapporti tra le Institutiones e le Res cottidianae di Gaio, (Il Circ. Giur., 21, 1890, 241 ss.; 22, 1891, 81 ss., 129 ss.); dello stesso, Le fonti del l. I tit. I «de iustitia et iure» delle Istituzioni di Giustiniano (Il Circ. Giur.,26, 1893); Roberto DE RUGGIERO, La critica delle fonti e il metodo comparato nello studio del diritto romano. Prolusione Univ. di Roma (Il Circ. Giur., 35, 1904, 201 ss.).
33 Dal 1878 era stato incaricato di Esegesi del Diritto e aveva insegnato Diritto Romano nella qualità di «insegnante libero». Nelle more tra la morte di D'Ondes e il conseguimento della cattedra da parte di Gugino, il Diritto Romano era stato insegnato per incarico da Luigi Sampolo.
34 Così, lo stesso GUGINO, nella introduzione al suo Trattato storico della procedura civile romana cit. più avanti.
35 Sull'argomento, TARELLO, La «scuola dell'Esegesi» e la sua diffusione in Italia, in Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa, Milano 1969, 241 ss.
36 Sintomatico è pure che, nella classificazione dei lavori contenuti in riviste giuridiche (ad es., ne Il Circolo Giuridico), si distinguessero quelli di Diritto Romano da quelli di Storia del diritto; né mancarono in Italia istituti universitari di «Diritto romano e Storia del Diritto».
37 V. l'introduzione all'opera sulla procedura civile romana richiamata più avanti; v. pure il «proemio» alle monografie sul pegno, citate infra. Si consideri tuttavia quanto meno il titolo delle sue Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio (infra), che potrebbero di per sé indurre a classificare Gugino tra gli appartenenti alla Scuola dell'Esegesi: cfr. infatti TARELLO, op. cit., 271.
38 GUGINO, Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio, I, Napoli 1873, pp. 313; Acroasis de iure pignoris iuxta ius Romanum, Panormi 1875; sostanzialmente rifuso, con l'aggiunta di un capitolo sugli oggetti pignorati, in Sul concetto del diritto di pegno secondo il diritto romano, in Il Circolo Giuridico, 5, 1874, 135 ss., 168 ss., 189 ss., 285 ss.; 7, 1876, 203ss., 272ss.; 9, 1878, 222 ss., 257 ss.(l'opera fu pubblicata in volume unico, Palermo 1878, pp. 139); Della Possessio in solidum o della Compossessio in diritto romano, Palermo, 1879, pp. 58; Del possesso. Lezioni di diritto romano, Palermo 1903, pp. 358.
39 Cfr. DI MARZO, L'opera scientifica di Giuseppe Gugino (commemorazione tenuta nell'Aula Magna dell'Università di Palermo il 27 febbraio 1918), 34 s. Il Di Marzo, ad ogni modo, rileva che furono bene apprezzati i lavori del Gugino in materia di possesso. Il Trattato storico sulla procedura civile romana, non appena pubblicato, fu recensito non benevolmente dal Padelletti, nell'Archivio Giuridico, 11, 1873; ma la stessa opera meritò subito dopo - nel vol. XI della Zeitschrift für Rechtsgeschichte, 1873, 468 s. - l'attenzione di un giurista tedesco tra i più insigni, Heinrich Dernburg, che non la giudicò male; fatto in sé notevole se si pensa che la letteratura giuridica italiana era allora generalmente ignorata in Germania (e comunque fuori d'Italia). Al Padelletti il Gugino replicò tempestivamente e con fermezza in Il Circolo Giuridico, 4, 1873, 115 ss. - Su Giuseppe Gugino, oltre DI MARZO cit., v., brevemente, RICCOBONO, nel giornale L'Ora, Palermo, del 5 ottobre 1917. Troppo severo e comunque sommario il giudizio di SANFILIPPO, La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica, in La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni, Palermo 1977, 1006.
40 La Storia del diritto romano divenne materia obbligatoria nelle Facoltà di Giurisprudenza italiane in virtù del R. Decreto 22.10.1885 n. 3444. A Palermo il corso ufficiale fu prima tenuto per incarico: dal 1885 da Giuseppe Salvioli (ordinario di Storia del diritto italiano); dal 1888 da Raffaele Schiattarella (ordinario di Filosofia del Diritto); nell'anno accademico 1902-1903 da Giovanni Baviera (libero docente della materia); il quale, a partire dell'anno dopo, ne divenne titolare: v. più avanti.
41 Antonio Longo divenne titolare di diritto amministrativo nel 1896 (dall'anno accademico 1896-97 egli non figura più tra i «privati docenti con effetti legali» di Storia del diritto romano nell'Università di Palermo). Tornò a Palermo da ordinario di diritto amministrativo nell'anno accademico 1903-1904.
42 A. LONGO, Res mancipi e res nec mancipi. A proposito d'una recente pubblicazione (di Baldassare Squitti), in Arch. giuridico, 36, 1886, p. 307-332; Studi sull'actio legis Aquiliae. A chi competa l'actio (directa), in Il Circ. Giurid., 19, 1888, p. 249-276; Il commento di Gaio e il sistema delle XII Tavole, in Rendiconti Istituto Lombardo-Veneto, 21, 1888, p. 1-21 (estr.); Sulla ragione dei diversi effetti della mora e del fatto del correo, in Per il XXXXV ano di insegnamento di Filippo Serafini. Studi giuridici, Firenze 1892, p. 341-349.
43 Su S. Riccobono: G. BAVIERA, Salvatore Riccobono e l'opera sua, in Studi in onore di S. Riccobono, Palermo 1937, I, pp. XXI ss.; L. CHIAZZESE, L'opera scientifica di Salvatore Riccobono, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 18, 1939, pp. XLII ss.; C. SANFILIPPO, La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica, cit., 1007 ss.; R. ORESTANO, Diritto. Incontri e scontri, Bologna 1981, 713 ss.; Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, 553ss.; G. FALCONE, Ricordo di Salvatore Riccobono nella ricorrenza dei 120 anni dalla nascita (31 gennaio 1864), in Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, serie V, IV, 1985, parte II, 29ss.; M. MARRONE, Salvatore Riccobono, in Siciliani Illustri, I, fasc. IV, Palermo (Accad. Naz. Sc. Lettere e Arti), 1990; v. pure la voce Riccobono Salvatore (senior), in Novissimo Digesto Italiano, 15, 1968, 923ss., e le poche ma incisive parole di F. RENDA, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, 2, Palermo 1895, 302; e, soprattutto, quanto di Lui scrissero in occasione della morte: C. SANFILIPPO, in IVRA, 9, 1958, 123 ss.; B. ALBANESE, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 26, 1958, 695 ss. [=Scritti giuridici, 2, Palermo 1991, 1901 s.]; U. BRASIELLO, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 24, 1958, pp. XI ss.; B. BIONDI, in Rivista di Diritto Commerciale, 56 (1958), 321 s., e in Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Accademia Nazionale dei Lincei, serie VIII, 14, 1959, 135 ss.; F. WIEACKER, in Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, R. A., 76, 1959, 677 ss.; V. ARANGIO RUIZ, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, 62, 1959, pp. VIIss.
44 L'espressione è ricalcata sul titolo della famosa opera, in otto volumi, di F. C. con SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, Berlin 1840-1849 (tradotta in italiano da Vittorio Scialoja: F. C. di SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino 1886-1889).
45 Cfr. più avanti, nt. 49.
46 Dopo la morte di Antonino Garajo jr. (1892), l'insegnamento era stato tenuto per incarico da Vittorio Emanuele Orlando, allora titolare, a Palermo, di Diritto amministrativo. Quale incaricato delle Istituzioni di diritto romano Orlando scrisse un manuale della materia.
47 Fu prosindaco di Palermo negli anni 1917 e 1918, preside della provincia negli anni 1928 e 1929. Nel 1913, cedendo alle pressioni di amici ed estimatori, si era presentato candidato per la Camera dei Deputati al collegio uninominale di Monreale. Gli allievi - Biondo Biondi, Isidoro la Lumia, Filippo Messina Vitrano, Marco Modica - predisposero un manifesto nel quale, tra l'altro, si diceva non soltanto, genericamente, dei meriti scientifici del Maestro ma anche, analiticamente, dei metodi, del valore delle collezioni giuridiche bizantine, dei risultati conseguiti in materia di possesso, communio, traditio ficta, spese su cosa altrui, usufrutto, etc. Con un manifesto elettorale del genere ... naturalmente ... Riccobono non fu eletto (anche se, in realtà, il risultato fu sul punto di essere impugnato per brogli elettorali; ma l'intervento personale di Giolitti - il quale aveva sostenuto l'altro candidato, che appariva il vincitore - mise tutto a tacere).
48 Ne tenne l'insegnamento, per incarico, dal 1905 al suo trasferimento a Roma.
49 Impossibile richiamare in questa sede tutti gli scritti dell'ampia produzione scientifica di Salvatore Riccobono: Cesare SANFILIPPO, in calce alla commossa rievocazione del Maestro (in IVRA, 9, 1958, 123 ss.) elenca 149 «scritti romanistici», 9 «corsi universitari», 9 «scritti vari». Qui può essere sufficiente fare riferimento ai due volumi di Scritti di diritto romano, pubblicati a Palermo nel 1957 e nel 1964: il primo è di Studi sulle fonti (comprende, tra l'altro, i primi studi critici - sui libri di Paolo ad Plautium - dove, in apertura, R. enunciò quali sarebbero stati i suoi metodi di indagine); il secondo volume riproduce l'opera ritenuta la maggiore del R., e certo tra le più significative: Dal diritto romano classico al diritto moderno (già in Annali Sem. Giur. Univ. Palermo., 3-4, 1917, pp. 165-730). - Quanto ai contenuti, il nome di Riccobono rimane legato soprattutto alle sue dottrine circa i fattori di sviluppo del diritto romano (ormai da decenni non più messe in discussione, specialmente per quanto riguarda la fondamentale `romanità' delle dottrine giuridiche dei Digesta Justiniani; e, di conseguenza, la natura più spesso non sostanziale delle alterazioni subite dai testi classici): ma rimane anche legato alle sue indagini in materia di possesso, servitù, usufrutto, spese e gestione di affari altrui, comproprietà, superficie, stipulatio, patti e contratti, etc.
50 Con l'occasione gli furono consegnati i quattro volumi di Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, Palermo 1936. La cronaca delle onoranze è nel vol. 18 degli Annali del Semin. Giurid. Univ. Palermo, 1939, XV ss.
51 Il regolamento del Seminario, approvato dal Ministero della P. I. con lettera 10.3.1906, si può leggere in Annali Semin. Giurid. Univ. Palermo., 1, 1916, 3 ss.; ivi, 7 ss., il discorso inaugurale tenuto da A. Rocco nel marzo del 1909.
52 É singolare che il secondo volume degli Annali porti la data del 1912, il primo quella del 1916. Le ragioni sono dette nell' «avvertenza» in apertura del primo volume.
53 Cfr. supra, nt.49.
54 I suoi primi lavori, di diritto romano, furono pubblicati ne «Il Circolo Giuridico: Il suffragium commonitorium (vol. 26, 1895); L'autore del cosidetto Frammento Dositeano (vol. 27, 1896); La legge delle citazioni del 426 (vol. 30, 1899); Marciano e la cautio fructuaria (vol. 33, 1902,); Gli umanisti italiani e la storia del diritto romano (vol. 34, 1903). Delle altre opere di Savagnone ricordo qui, senza pretesa di completezza, quelle attinenti al diritto romano: Le terre del fisco nell'impero romano, Palermo 1900; Le origini del sinodo diocesano e l'interpretatio alla c. 23 CTh. 16.2, in Studi Brugi, 1910; Il preteso ius coloniarium sui beni della Chiesa, in Annali Sem. Giurid. Univ. Palermo, 5, 1917; Studi sul diritto romano ecclesiastico, ivi, 14, 1930; Le fonti e il metodo per una trattazione del diritto romano ecclesiastico, in Il Circ. Giurid. NS, II, 1931; La categoria romana delle «res fungibiles», in Bull. Istit. Dir. Romano, 55-56, 1952; Le corporazioni - fondazioni, ivi, 59-60, 1956, 93 ss.; Fonti apocrife del diritto romano ecclesiastico, ivi, 233 ss.
55 Presso l'Università di Bologna; con decreto 5.4.1902 fu autorizzato a trasferire la libera docenza a Palermo.
56 Su Salvatore Di Marzo: R. ORESTANO, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 20, 1954, 521 ss.; C. SANFILIPPO, in IVRA, 6, 1955, 532 s.; Id., La presenza della Sicilia, cit., 1012 s.; F. U. DI BLASI, nel Giornale di Sicilia del 16 maggio 1964 (Dieci anni dalla morte); P. MAROTTOLI, in Dizionario biografico degli italiani (Istituto Treccani, Roma), 40, 1991, 94 ss.; v. anche la breve voce (non firmata) `Di Marzo Salvatore', nel Noviss. Digesto Italiano, 5, 1960, 643.
57 Per questa sua carica, nel dicembre del 1908 dovette recarsi a Roma per conferire col Ministro Rava: sfuggì così al terrificante terremoto di Messina (nel quale perì altro romanista, Alfredo De Medio).
58 Non totale, però: qui e più avanti, in merito ai tempi della produzione scientifica di Di Marzo, mi esprimo a grandi linee. In questa sede, d'altronde, non v'è spazio per una indicazione analitica degli scritti romanistici di Di Marzo: ORESTANO, loc. cit., ne elenca 50, ma si tratta di un elenco incompleto: così MAROTTOLI, loc. cit.
59 Per un elenco degli scritti romanistici di Di Marzo, v. nt. precedente. MAROTTOLI,loc. cit., segnala le seguenti ristampe: Sulla odierna tendenza degli studi romanistici (prolusione cagliaritana del 1902), in IVRA, 6, 1955, 1 ss.; Saggi critici sui libri di Pomponio «ad Quintum Mucium», I fasc., in Labeo, 7, 1961, 218 ss., 352 ss.; Istituzioni di diritto romano, Milano 1968; Storia delle procedura criminale romana, Napoli 1986.
60 V. E. Orlando aveva tenuto per qualche anno l'incarico di Istituzioni di diritto romano (dopo la morte di A. Garajo jr.: supra, nt.46). - Nel 1918 la commemorazione di Giuseppe Gugino era stata affidata a Di Marzo, quale suo allievo: cfr. supra, nt. 39.
61 Nel 1902: v. la prolusione cagliaritana richiamata supra, nt. 59.
62 É con queste parole che, sul punto, ORESTANO, SDHI, 20, cit., 522, felicemente riassume il pensiero di Di Marzo.
63 Su Giovanni Baviera: ALBANESE, in Labeo, 10, 1964, 311 s. [=Scritti giuridici, 2, Palermo 1991, 1909 s.]; SANFILIPPO, in IVRA, 15, 1964, 188 ss.; Id., La presenza della Sicilia, cit., 1011; e brevi cenni biografici nel Noviss. Digesto Italiano; v. pure BONINI, Problemi di codificazioni e della politica legislativa, 2, Bologna 1975, 75 s.
64 La disciplina era stata introdotta nei piani di studio delle Facoltà giuridiche italiane nel 1885: v. più in alto, nt.40.
65 Mi riferisco in particolare a ciò, che Baviera era in casa di Francesco Saverio Nitti quando, verso la fine del mese di novembre del 1923, una squadra di fascisti, evidentemente male intenzionati, vi fecero irruzione. Nitti era armato di pistola, ed era determinato - raccontava Baviera - a sparare se gli avessero messo le mani addosso; lì per lì prudentemente si nascose. Fortunatamente non fu trovato, sì che si evitò la tragedia. Baviera, sdegnato, presentò il giorno dopo alla Camera un'interrogazione; riuscirono però ad insabbiarla e l'interrogazione non fu mai discussa.
66 Dal 1928 al 1930 aveva avuto l'incarico di Storia delle relazioni internazionali, dal 1930 al 1933 quello di Storia del diritto internazionale, dal 1933 al 1936 quello di Esegesi delle fonti del diritto romano. Tornò ad avere incarichi di insegnamento nel 1947 (di nuovo Esegesi delle fonti del diritto romano) e nel 1949 (di Diritto bizantino).
67 V. su ciò: BONINI, I Romanisti e il I libro del codice civile del 1942, in Arch. Giurid., 1973, 28, 46; e in Arch. Giurid., 189, fasc. 2, 1975, 21 s. [=Problemi di codificazioni e della politica legislativa, I, Bologna 1973, 174 s., 203; II, Bologna 1975, 75 s.] .
68 Così SANFILIPPO, in IVRA, 15 cit., 189.
69 Alcuni dei primi lavori si possono leggere in BAVIERA, Scritti giuridici, I, Palermo 1909. Buona parte delle opere romanistiche di Baviera sono richiamate, con le necessarie indicazioni, da SANFILIPPO, IVRA, 15, cit., 189.
70 G. BAVIERA, Lezioni di storia del diritto romano. Le fonti, I (Introduzione - Dalle origini di Roma all'incendio gallico), Napoli 1914; Id., Lezioni di storia del diritto romano. Diritto pubblico, I (Introduzione - Lo stato patrizio), Napoli 1916.
71 La prima edizione dell'opera, Firenze 1909, è in volume unico: comprende anche le leges, curate da S. Riccobono, e, in fine, le leges saeculares, tradotte dal siriaco e annotate da C. Ferrini. L'edizione del 1940-43 (Firenze) è in tre volumi (leges - auctores - negotia): il secondo (auctores) è curato da Giovanni Baviera (ad eccezione che per le leges saeculares di Ferrini, rivedute da J. Furlani, che occupano le ultime pagine del volume). - Giova notare incidentalmente che la traduzione ed annotazione, in collaborazione con altri, dei libri 25, 26 e 27 del Commentario alle Pandette di Glück (1907-1908), da taluno attribuite al Nostro, sono di un cugino omonimo, che fu giudice presso il Tribunale di Roma, autore anche di altre opere giuridiche in settori diversi: ad es., La riforma positiva delle scienze criminali, Palermo 1893; Diritto ed economia, in Il Circ. Giurid., 26, 1895, 169 ss.
72BAVIERA, Lezioni di storia del diritto romano. Diritto e procedura penale (Introduzione - Lo stato patrizio-regio - Lo stato repubblicano patrizio-plebeo e il tribunale del `populus'), Palermo 1925.
73 V. G. BAVIERA, «La codificazione giustinianea e il Cristianesimo», in Atti Congr. Intern. di Diritto Romano, Roma 1933, II, Pavia 1934. Dell'argomento Baviera si era già occupato: Concetto e limiti dell'influenza del Cristianesimo sul diritto romano, in Mélanges Girard, I, 1912, 67 ss.
74 In quell'occasione Baviera tracciò una sintesi magistrale dell'opera scientifica di Riccobono: Salvatore Riccobono e l'opera sua, in Studi in onore di S. Riccobono, Palermo, 1936, XII-CVIII.
75 Su Filippo Messina Vitrano: RICCOBONO jr., in Stud. et Docum. Hist. et Iuris, 17, 1951, 389 s.; SANFILIPPO, in IVRA, 3, 1952, 503 .; Id., La presenza della Sicilia cit., 1013.
76 Cfr. SANFILIPPO, IVRA, 3 cit.
77 I lavori romanistici di Messina Vitrano sono indicati da RICCOBONO jr., loc. cit.. L'unico breve scritto pubblicistico è La `lex de imperio' ed il diritto pubblico giustinianeo, in Studi Bonfante, III, 1930. Tra le opere in materia di legati e fedecommessi: Il legato di usufrutto nel diritto romano, I, Palermo, 1913; L'elemento della liberalità e la natura del legato nel diritto romano classico e giustinianeo, Palermo 1914; Sulla dottrina romana della revoca tacita dei legati e dei fedecommessi, in Annali Sem.
Giurid. Palermo, 3-4, 1917, etc. L'ultimo lavoro è negli scritti in onore del Maestro: La convertibilità del modo eretto sul legato e fedecommesso nel diritto romano classico e giustinianeo, in Studi Riccobono, III, 1936.
78 Per la storia della disciplina, v. ora, brevemente, PURPURA, Diritto, papiri e scrittura, Torino 1995, 32 ss.
79 Tra le sue opere: Egiziani, Greci, Romani ed Ebrei nell'antico Egitto e i loro rapporti politici, Palermo 1922; La civiltà dell'Egitto greco-romano. Contributo storico-papirologico, Roma 1924; Compendio di storiografia greca e romana, Catania 1927; Tito Livio, Catania 1928; Paleografia latina, Palermo 1941; Diplomatica, Milano 1942.
80 A Marco Modica va riconosciuto il merito di avere salvato dai disatri della guerra, mentre era Sovrintendente dell'Archio di Stato di Milano, gli archivi dei Gonzaga e degli Sforza, trasportandoli a Palidano (frazione di Suzzara) e conservando il prezioso carico nella villa Guerrieri Maraini Gonzaga.
81 Per l'anno accademico 1923-24 ebbe l'incarico di Storia del diritto romano; per l'anno 1924-25, quello di Diritto pubblico romano.
82 Dal '29 al '32 Diritto romano (in sostituzione di Di Marzo, impedito per ragioni legate ai suoi impegni politici); dal '32 al '35, Diritto pubblico romano; per l'anno accad. 1931-32, Fonti del Diritto antico e medievale. - Anche dopo la chiamata a Palermo, e sino al 1933, Guarneri Citati mantenne incarichi di insegnamento di materie romanistiche (Diritto romano, Istituzioni e storia del diritto romano) a Messina.
83 Egli morì quindi in un momento storico difficile e drammatico. Questo spiega il fatto che di Lui, almeno per l'aspetto scientifico, non risultano essere state pubblicate commemorazioni. Non manca tuttavia di ricordarlo, brevemente ma incisivamente, SANFILIPPO, La presenza in Sicilia cit., 1015.
84 Eccone, senza pretesa di completezza, un elenco in ordine cronologico (ricavato dallo schedario del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Univ. di Palermo): 1) La regola «condicio divitur enumeratione personarum» nel diritto testamentario giustinianeo in Annali Sem. Giurid. Palermo, 1, 1916, 385-422; 2) Il fr. 41 pr. D.31, ossia un caso particolare di accrescimento tra collegatari, ivi, 423-429; 3) Gli effetti dell'evizione nei rapporti fra l'aggiudicatario e i creditori, in Riv. dir. civ., 12, 1920, 313-373; 4) Studi sulle obbligazioni indivisibili nel diritto romano [occupano tutto il vol. 9, 1921, degli Annali]; 5) Gli effetti del «pactum de non praestanda evictione e la regola «creditorem evictionem non debere» in Annali Sem. Giurid. Palermo, 8, 1922, 385-439; 6) Semel commissa poena non evanescit, in Bull. Ist. Dir. Romano, 32, 1922, 41-272; 7) Di un criterio postclassico per la delimitazione della res iudicata, in Bull. Ist. Dir. Romano, 33, 1923, 204 ss.; 8) Contributi alla dottrina della mora, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 11, 1924, 161-286; 9) Miscellanea esegetica, in Annali Perugia, 37, 1924; 10) Exceptio omissa initio - in integrum restitutio - appellatio, in Studi in onore di S. Perozzi, Palermo, 1925; 11) Ancora sugli effetti della litis contestatio nel procedimento formulare, in Bull. Ist. Dir. Romano, 34, 1925, 163 ss.; 12) En matière d'affranchissement frauduleux, in Mélanges Cornil, 2, Paris 1926; 13) Reviviscenza e quiescenza nel diritto romano. Appunti e frammenti, in Annali Messina, 1, 1927, 20 ss.; 14) L'alveo abbandonato e l'antico proprietario del terreno, in Riv. dir. civ., 3, 1927, pp. 16; 15) La cosiddetta accessione separabile e i suoi effetti, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 14, 1930; 16) Legato condizionale e costituzione di servitù pendente condicione, in Studi Bonfante, 3, 1930, 437 ss.; 17) Conferimenti e quote sociali in diritto romano, in BIDR, 42, 1934, 166 ss.; 18) Note critiche ed esegetiche sulle servitù prediali in diritto romano, in Bull. Ist. Dir. Romano, 43, 1935, 19-109; 19) `Supplere' nei testi giuridici, in Stud. et Doc. Hist. et Iuris, 1, 1935; 20) Sul legato di quadriga, in Studi Albertoni, 2, 1937, 123-150. Alle opere citate qui si deve aggiungere l'Indice al quale si accenna più avanti.
85 Alcuni, tra l'altro, furono recensiti nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung: i Contributi alla dottrina della mora, da Fr. Ebrard, nel vol. 47 (1927), 417 ss.; Gli effetti del «pactum de non praestanda evictione», da H. Stoll, nello stesso vol. 47, 520 ss.; gli Studi sulle obbligazioni indivisibili, da E. H. Kaden, ancora ivi, 552 ss.; Reviviscenza e quiescenza, da M. San Nicolò, nel vol. 49 (1929), 527 ss. Altri contributi di Guarneri Citati sono presentati con evidenza nella rassegna della letteratura giuridica italiana della stessa Zeitschrift: vol. 45 (1925), 573 s., 579 s. (E. Weiss); vol. 47 (1927), 563 s. (E. H. Kaden).
86 Da SANFILIPPO, loc. cit.
87 L'opera fu pubblicata a Milano nel 1927. Vi fecero seguito due supplementi: il primo in Studi Riccobono, I, 1936, 699-743; il secondo in Festschrift Koschaker, I, 1939, 103 ss.
88 C. AUSIELLO, La lex Poetelia, Roma 1927; Il concetto dell'obbligazione romana nel ius civile e nel ius honorarium, Roma 1927 [=Annali Camerino, 2, 1929].
89 Dal 1927 fu, di seguito a concorso, consulente legale esterno del Banco di Sicilia; e divenne capo dell'ufficio legale dell'Istituto.
90 Componente del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) per la Sicilia, dirigente del Partito Democratico del Lavoro, Ausiello fu eletto al Consiglio Comunale di Palermo alle prime elezioni amministrative del dopoguerra, e poi ancora nel 1952. Componente della Consulta regionale per la formazione dello Statuto della Regione Siciliana, fu tra gli assertori più convinti e validi dell'autonomia regionale siciliana (cui diede il suo contributo anche sul piano più propriamente tecnico: v. più avanti). Quale deputato regionale nelle prime due legislature - del 1947-51 e del 1951-55 (eletto ogni volta nella lista del Blocco del Popolo; nel 1947 quale esponente del Partito Democratico del Lavoro) -, fu tra i protagonisti delle battaglie politiche di quegli anni. Dal 1955 fece parte della speciale Commissione ristretta paritetica Stato-Regione chiamata a risolvere i problemi sollevati dalle norme di attuazione dello Statuto siciliano.
91 Scrisse, per l'occasione, Diritto romano e `Common Law'. Introduzione al corso di Diritto Privato Comparato, poi pubblicata a Palermo (edit. Galluzzo) nel 1948.
92 Tra gli altri: Il coordinamento dello Statuto con la Costituzione dello Stato, 1948; I poteri normativi delle regioni in materia tributaria, 1953; Studi sull'ordinamento e la legislazione regionale, 1954.
93 Su Lauro Chiazzese: ALBANESE, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 26, 1957, V ss. [=Scritti giuridici, 2, Palermo 1991, 1879 ss.]; ORESTANO, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 23, 1957, 574 ss.; SANFILIPPO, in IVRA, 9, 1858, 134 ss.; e in La presenza della Sicilia cit. (nt.39), 1015 ss.; FABBRINI, in Dizionario biografico degli italiani, 24 (Istituto Treccani, Roma), 1980, 661 s.
94 CHIAZZESE, Nuovi Orientamenti nella storia del diritto romano, in Arch. Giurid., 103, 1930; Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte generale, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 14, 1933; Introduzione allo studio del diritto romano privato (Roma 1931); nelle successive edizioni, del 1944 e del 1948, pubblicate a Palermo, l'intitolazione è Introduzione allo studio del diritto romano. L'edizione del 1948 è, rispetto alle precedenti, molto arricchita e ampliata. Di questa edizione sono state curate, dall'editore Palumbo, alcune ristampe: l'ultima, nel 1993.
95 Questo, che avrebbe dovuto essere l'ultimo capitolo dell'Introduzione, è stato pubblicato postumo (a cura di M. Marrone e P.Cerami, e con la presentazione di B. Albanese) in Annali Sem. Giurid. Palermo, 33, 1972, 5 ss.
96 I primi tre capitoli dell'opera, di oltre 300 pagine, già in bozze di stampa nel 1937, sono stati pubblicati postumi: CHIAZZESE, Jus iurandum in litem (Milano 1958).
97 CHIAZZESE, L'opera scientifica di Salvatore Riccobono, in Annali Sem. Giurid. Palermo, 18, 1939), XLII ss.; Diritto romano e civiltà moderna, in Bull. Ist. Dir. Rom., 51-52, 1948, 187 ss.; Cristianesimo e diritto, ivi, 222 ss. Ma Chiazzese non fece in tempo a pubblicare altro opere ancora (né, per lo stato dei relativi manoscritti,si è potuto pubblicarle dopo la sua scomparsa): si tratta della parte speciale dei Confronti testuali; di un lavoro sulle Quinquaginta decisiones; di un corso romanistico sul diritto di famiglia.
98 Per altra spiegazione, di ordine culturale, del ridotto impegno romanistico di Chiazzese dopo il 1937 (l'anno di pubblicazione dei primi tre capitoli del Jus iurandum), v. ORESTANO, Studia e Doc.
Hist. et iuris, 23 cit., 581 ss. Va tenuto conto, d'altronde, delle opere di Chiazzese incompiute e mai pubblicate: v. nt. precedente.
99 Eccoli. Salvatore RICCOBONO jr., n. 1910, l.d. [=libero docente] nel 1936, dal 1937 ha insegnato a Messina e Palermo, ord. a Palermo dal 1960 al collocamento fuori ruolo (ma dovette sospendere l'insegnamento e gli studi dal `40 al 46' perché, richiamato alle armi, fu subito inviato in zona di operazioni; nel `41 cadde prigioniero e tornò in Patria nel 1946). Opere principali: Augusto ed il problema della nuova costituzione, 1936; L'opera di Augusto e lo sviluppo del diritto imperiale, 1939; Ruralità diritto e potenza di Roma, 1939; Studi sulla evoluzione del diritto romano nell'età imperiale, 1949; Il Gnomon dell'Idios Logos, 1950; L'esperienza etica della storia politica e giuridica di Roma, 1950; Profilo storico del diritto romano, 1955, nuova ediz. in 2 voll. 1975 e 1976; Profilo storico della dottrina della mora nel dir. rom., 1964. - Matteo MARRONE, n. 1929, l.d. nel 1956, ord. dal 1958. Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1976 al 1985. Opere principali: L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, 1955; Actio ad exhibendum, 1958; La posizione possessoria del nudo proprietario, 1961; L'effetto normativo della sentenza, 1960, II ediz. 1965; La legittimazione passiva alla «rei vindicatio», 1970; Istituzioni di diritto romano, 1889, II ediz. 1994. - Raimondo SANTORO, n. 1934, ord. dal 1968. É stato presidente della Commissione di Ateneo. Opere principali: Potere ed azione nell'antico diritto romano, 1967; Studi sulla «condictio», 1971; Il contratto nel pensiero di Labeone, 1983. - Pietro CERAMI, n. 1938, l.d. nel 1970, ord. dal 1980. Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1994. Opere principali: Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici, 1969; Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana, 1981, II ediz. 1987; La concezione celsina del «ius», 1985; Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche, 1995; (con altri Autori) Storia del diritto romano, 1994, II ediz. 1996. - Gianfranco PURPURA, n. 1945, insegna dal 1980, prof. ass. nel 1982, ord. dal 1990. É anche cultore assai apprezzato di Archeologia. Opere principali: I «curiosi» e la «schola agentum in rebus», 1973; Ricerche in tema di prestito marittimo, 1987; Gli editti dei prefetti d'Egitto, I sec. a.C. - I sec. d.C., 1992; Diritto, papiri e scrittura, 1995; (con altri Autori) Storia del diritto romano, 1994, II ediz. 1996. - Giuseppina ARICO' ANSELMO, n. 1945, prof. ass. nel 1985, ord. dal 1994. Opere principali: «Ius publicum» - «ius privatum» in Ulpiano, Gaio e Cicerone, 1983; «Partes iuris», 1987; Sequestro «omittendae possessionis causa», 1988; Studi sulla divisione giudiziale, I, 1992. - Gaetano MANCUSO, n. 1937, insegna dal 1974 (prima a Sassari e poi a Palermo e Catanzaro), prof. ass. (a Palermo) dal 1985. Opere principali: Alle radici della storia del «senatus». Contributo all'identificazione dei «patres» nell'età precittadina, 1972; «Praetoris edicta», 1983; «Politeia» e «constitutio», 1987; Forma di Stato e forma di governo nell'esperienza costituzionale greco-romana, 1995. - Giuseppe FALCONE, n. 1965, ricerc. dal 1992 (conf. nel 1996), insegna dal 1996. L'opera principale: Ricerche sull'origine dell'interdetto «uti possidetis», 1996.

 


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