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Le più significative clausole della Lex portus Asiae
nel Monumentum Ephesinum
(9 luglio 62 d.C.)

 

 

 

Praescriptio ll. 1 – 8:

 

«… … … … … … … … sotto i consoli [Quinto Manlio Tarquizio Sat]urnino e Pubblio Petronio Nigro (62 d.C.) il sesto giorno prima delle idi di luglio (9 luglio). (Copia conforme al testo depositato nel … ) della Basilica Giulia nel tabulario dei curatori dei publica vectigalia, dalle tavole [censorie (?) nelle quali era scritto] ciò che è scritto qui sotto. Aulo Pompeio Paolino, Lucio Calpurnio Pisone, Aulo Ducenio [Gemino curatori dei pubblici vectigalia:] del primo anno della locazione (censoria ?), del primo pubblico (registro ?), prima tavola cerata. In base a conferma di Nerone Claudio Cesare Augusto G[ermanico … … … … … … …insignito della tribunizia pote]stà  per l’ottava volta, imperator  per la nona volta, padre della patria ed in base a senatoconsulto, rendita permanente dei vectigalia dell’Asia [… … … … … … … … … … ] da quei curatori diciotto giorni prima delle calende di maggio (14 aprile) dalle rendite permanenti di Tito Domizio Decidiano [… … … … … … … e del registro] pubblico secondo, terzo, quarto, quinto».

 

§ 1 ll. 7 – 8:

 

«Legge doganale dell’Asia per l’importazione e l’esportazione per terra e per mare [… … … … … … … … … dalla] Cappadocia, Galazia, Bitinia che cingono l’Asia».   

 

§ 2 ll. 8 – 11:

 

«In quei territori di Calcedonia e Bisanzio che stanno o staranno [entro i confini del­l’imboccatura del Ponto], in quei luoghi dell' imboccatura del Ponto in cui per senatoconsulto, legge [o plebiscito si permette e concede] di locare la dogana, in questi punti si deve dare al doganiere prima dell'entrata o dell'uscita verso il mare, la quarantesima parte (del valore della merce) che è esportata o importata per mare, e allo stesso modo anche ciò che è trasportato, condotto, esportato per terra».

 

§ 3 ll. 11 - 12:

 

«Per schiavi fanciulli sia maschi che femmine non si deve pagare un dazio superiore a cinque denari a testa».

 

§ 4 ll. 13 – 15:

 

«[Ciò che uno vuole esportare nel Ponto, prima] di costeggiare la città di Calcedonia, lo dichiari al pubblicano o al suo procuratore e lo faccia registrare. [Ciò che uno vuole importare dal Ponto], prima di costeggiare la città di Calcedonia, lo dichiari al pubblicano o al suo procuratore e lo faccia registrare».

 

§ 8 ll. 20 – 22:

 

«Merce dalla nave ... per sottrarre il dazio; se uno farà qualcosa in contrasto a queste norme, la merce e la cosa sia del pubblicano; ...importi ed esporti».

 

§ 10 ll. 26 – 28 :

 

 «Chi importa per via di terra annu[nci e faccia registrare (le sue merci) nei luoghi in cui c'è una stazione doganale davanti alla regione] in precedenza reale o a città, genti o popoli liberi, presso il pubblicano o il procuratore che senza dolo malo sia ascritto all'esazione del portorium in quella stazione doganale».

 

§ 16 ll. 40 – 42:

 

«Se né il pubblicano né il procuratore presso cui uno potrebbe fare la dichiarazione [e la registrazione prima dell'importazione], sono presenti secondo questa legge, se questo si verifica, allora sia fatta la registrazione [come bisogna fare in base alla legge], presso il magistrato più alto di grado della città più vicina a quel luogo».

 

§ 18 ll 45 – 46:

 

«Su ciò che uno vuole scaricare o importare o esportare per mare e su ciò che importa o conduce dentro o porta dentro o conduce fuori o porta fuori per terra, [su questo dichiari il valore]; di ciò che deve essere pesato, indichi il peso, di ciò che deve essere misurato, la misura esattamente. Ma se [trasgredirà a questa norma, la cosa] e la merce sia del pubblicano».

 

§ 19 ll. 47 – 48:

 

 «Sia concesso universalmente al pubblicano, se vuole avere la merce comprata (vendere la merce?), ... pagherà il denaro entro due giorni dedotto il portorio».

 

§ 22 ll. 53 – 56:

 

«Nessuno carichi, scarichi, esporti merce non dichiarata né di notte né [di giorno, né] carichi, scarichi o esporti fuori dai luoghi prescritti, né importi o esporti a terra né [... … …]. Se si trasgredisce a ciò, sia del pubblicano quella cosa e la merce. Se si verifica questo, quale delle due cose il pubblicano [scelga], ci sia…..o presa di pegno».

 

§ 23 ll. 56 – 57:

 

«Nei luoghi in cui in base a questa legge c’è la stazione di un pubblicano, in tali luoghi [il pubblicano o il suo pro]curatore prenda il vectigal o il prezzo».

 

§ 28 ll. 68 – 69:

 

«(Il pubblicano) utilizzi gli edifici ... e reali che il re Attalo figlio di Eumene costruì per l'esazione delle imposte...; consegni boni viri arbitratu queste cose come le ha ricevute al pubblicano successivo».

 

§ 30 ll. 71 – 72:

 

«Ciascun edificio, lungo quaranta piedi, largo quaranta piedi, stia su luogo pubblico, non su luogo sacro, religioso, santo; e al pubblicano sia lecito costruire».

 

§ 34 ll. 78 – 81:

 

«Per il minerale che secondo la legge sull'industria mineraria viene portato dall'Asia a Roma e i contenitori in cui viene trasportato, diano al doganiere quattro assaria per cento libbre; non sia dovuto di più per questo. Se un pubblicano dolosamente, contro questa norma, ferma le navi, cosicché il materiale non possa essere trasportato oltre, il pubblicano sia tenuto verso il trasportatore per il doppio, in base al tempo in cui la nave è stata trattenuta, e i soci che hanno stipulato il contratto per la miniera abbiano un diritto di pegno».

 

§ 37 ll. 84 – 87:

 

« I consoli Lucio Gellio e Gneo Lentulo (72 o 70 a.C.) aggiunsero: ciò che un viaggiatore girovago per suo uso personale importa o introduce in quel territorio o città di cui ha cittadinanza, su questo non dia il vectigal. Ciò che un viaggiatore girovago importa o introduce da quel territorio o città di cui non ha cittadinanza, lo faccia registrare e sia tenuto a pagarne il vectigal; e su questa cosa, come sulle altre cose, ci sia azionc e presa di pegno».

 

§ 38 ll. 87 – 88:

 

«Su ciò che uno secondo questa legge fa registrare, su questo egli paghi al pubblicano il vectigal secondo il valore della cosa. Se non farà così, dia il doppio del vectigal e sulla cosa il pubblicano abbia azione e presa di pegno».

 

§ 48 ll. 113 – 114:

 

«I consoli Lucio Caninio Gallo e Quinto Fabricio (2 a.C.) aggiunsero: se uno conclude un accordo sui vectigalia con il pubblicano o il suo procuratore, questo sia legale».

 

§ 49 ll. 114 – 115:

 

«Gli stessi (consoli) (2 a.C.) aggiunsero: ciò che secondo questa legge è stato preso a pegno, sia riscattato nei trenta giorni successivi, se non è stato riscattato, sia del pignorante».

 

§ 50 ll. 115 – 117:

 

«I consoli Lucio Valerio Voleso (e) Gneo Cinna Magno (5 d.C.) aggiunsero: qualora sorga controversia su questa legge, in relazione ad essa la datio ... sia del pretore che ha la giurisdizione fra cittadini e stranieri».

 

§ 51 ll. 117 – 120:

 

«Gli stessi (consoli) (5 d.C.) aggiunsero: chi importa o esporta uno schiavo o una schiava tali da non più di un anno nella provincia d’Asia, li faccia registrare presso il pubblicano o il procuratore di questi, il cui nome sta scritto chiaramente nella stazione doganale, nei luoghi in cui a causa della dogana il pubblicano ha la sede della stazione; ed egli importi o esporti lo schiavo in oggetto dopo che è stato contrassegnato col sigillo dei soci. Se nella stazione non c'è né il pubblicano né il procuratore, allora lo faccia registrare presso la massima autorità della città più vicina».

 

§ 63 ll. 147 – 149:

 

«Se sorge controversia tra [... … … … … … … … … … … … … …] al procuratore di Nerone Augusto che regge la provincia […… … … … … … … ]».

 


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