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Sull’origine della metafora delle fonti del diritto

Ravenna. Mausoleo di Galla Placidia. Lunetta con la raffigurazione di Cristo Buon Pastore. Vivificate dai precetti di Cristo, le pecorelle si abbeverano ai fiumi del Paradiso.
di Gianfranco Purpura


All'ingresso della scuola di diritto di Bisanzio, al tempo di Giustiniano, era iscritta sulla lunetta sovrastante la porta la seguente frase:

«Io sono un luogo consacrato alle leggi. Da qui scaturisce una fonte ricca di diritto romano, che scorre eternamente, per tutti ed offre i suoi flussi alla gioventù qui raccolta».

L'iscrizione probabilmente faceva da didascalia ad una scena raffigurante allegoricamente la fonte suddetta unitamente all'imperatore e assimilabile per i simboli rappresentati alle opere musive tardo romane, riscontrabili a Ravenna e altrove, come quella dei fiumi del Paradiso che dissetano le pecorelle ai piedi del Cristo, Buon Pastore. Con tale immagine si voleva indicare che, come i precetti divini vivificavano la Chiesa, così il diritto che promanava ormai da un imperatore Christomimétes (imitatore del Cristo) finiva per costituire fonte di vita dell'Impero e della sua organizzazione burocratica, che nella scuola trovava la formazione di base.

La metafora delle fonti del diritto, che ancor oggi viene utilizzata, ha in realtà origini molto antiche, come lo stesso tema del Buon Pastore, ed affonda certamente le proprie radici in concezioni greche ed ellenistiche della sovranità, che tendono a considerare il Re, pastore del suo popolo e dispensatore di linfa vivificatrice per la comunità.

Anche se Livio agli inizi dell’età imperiale indicava le XII tavole come fons omnis publici privatique iuris(1) cioè come opera da cui sarebbe disceso l'intero diritto romano   e Cicerone(2) nel I sec. a.C. aveva già utilizzato la medesima metafora in senso filosofico, indubbiamente la moderna distinzione in fonti di produzione e fonti di cognizione si basa su una concezione statualistica ed autoritaria del diritto, che già si manifesta in un testo degli inizi del III sec. d.C. di Papiniano(3) nel quale si coglie la distinzione tra l'organo idoneo a produrre una norma (fonti di produzione in senso materiale, come il popolo, la plebe, il senato, il pretore, il principe) ed il risultato di tale attività (fonti di produzione in senso formale, come la legge, il plebiscito, il senatoconsulto, l'editto, la costituzione imperiale).

In Gaio(4) si accennava, nel II sec. d.C., ad una partizione del diritto in una prospettiva storico-enumerativa ed in Pomponio(5) nella pars ‘de origine et processu iuris’ del Liber singularis Enchiridii si indicavano le viae iuris constituendi in funzione specifica delle partes iuris, cioè del processo storico del divenire del diritto.

E’ possibile che il collegamento tra produzione del diritto e linfa vivificatrice, diffuso nel mondo arabo e moderno, risalga a molto tempo prima delle esperienze indicate.

Una delle statue di Gudea, sovrano di Lagash (c.a. 2150-2100 a.C.) ed uno dei più antichi legislatori, è stata sospettata di contraffazione in quanto, a differenza di altre, scoperte durante scavi, non appare di diorite, ma di tenera calcite. E’ stata poi acquistata sul mercato antiquario e mostra il sovrano con un vaso zampillante, oggetto che nel resto dell’arte mesopotamica compare solo nelle mani degli dei.

Ma è stato osservato che, nonostante le notevoli differenze stilistiche rispetto alle statue degli scavi, l’iscrizione sumerica sembra assolutamente genuina e sarebbe stata molto difficile da contraffare.

Gudea rimise a nuovo i templi di Girsu, ove sono state ritrovate mediante scavi ben undici statue che lo raffigurano. In una delle immagini di Gudea il sovrano tiene in grembo una pianta dell’edificio templare che sta costruendo. E’ dunque possibile che nel tempio di Geshtinanna, la dea “dell’acqua vivificante”, il sovrano legislatore venisse precocemente raffigurato come dispensatore di linfa vitale, oltre che di precetti per il suo popolo, mediatore tra l’uomo e la divinità: tutte idee sottese nella lontana teoria bizantina e medievale del nÒmoj œmyucoj, del sovrano lex animata, governante il mondo per autorità divina, immagine vivente di Cristo in terra.


© Gianfranco Purpura
Dipartimento Storia del Diritto
Università di Palermo

Note:
1 Livio 3, 34, 6.
2 Cic. De Leg. 1, 5, 16: …fons legum et iuris inveniri potest; 1, 6, 20: …ipsius iuris ortum a fonte repetamus
3 D.1,1, 7, pr.: Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.
4 Gaio, Inst.I, 2: Constant iura populi Romani ex legibus…
5 D. 1, 2, 2, 6: …ex his (le Dodici Tavole) fluere coepit ius civile.